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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2005, n. 243

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/2011)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo
41, comma 3;
  Vista   la   legge   10   dicembre   1975,   n.   693,  recante  la
ristrutturazione  del  Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
in  data  1°  aprile  1977,  recante  norme  per il funzionamento del
Consiglio  superiore  tecnico  delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione,  cosi'  come  modificato  dal  decreto del medesimo
Ministro in data 7 febbraio 1994;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994,
n.  632,  recante  il  riordinamento  del Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;
  Visto  il  testo  unico  della  radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e
del 16 settembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
      Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

  1.   Il   Consiglio   superiore  delle  comunicazioni,  di  seguito
denominato:  "Consiglio superiore", esercita funzioni consultive e di
proposta  nei  confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito
denominato:  "Ministro",  in  tutte  le  materie  di  competenza  del
Ministero  delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo
41  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresi', i compiti
gia'  attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma
24,  della  legge  31  luglio  1997,  n. 249, soppresso con il citato
articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:
    a)  atti  di  pianificazione,  di  programmazione  e  in  materia
tariffaria;
    b) contratti di servizio e contratti di programma;((1))
    c)  atti  recanti  norme,  prescrizioni  o  capitolati  di natura
tecnica;
    d)   accordi   e   convenzioni  con  Governi  esteri,  organi  ed
organizzazioni    nazionali,    internazionali    o   sopranazionali,
comunitari;
    e) accordi con regioni ed enti locali;
    f)  atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini
informatici  e  di  pirateria commessi con qualunque tecnologia della
comunicazione,'di    multimedialita'   e   di   intermedialita',   di
convergenza  multimediale,  di  nuove tecnologie della comunicazione,
anche nel sistema integrato delle comunicazioni.
  3.  Il parere del Consiglio superiore puo' inoltre essere richiesto
su  argomenti  attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle
tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
  4.  Il  Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro
argomento  che  gli  venga  sottoposto  dal  Ministro  o,  per il suo
tramite,  da  altre  amministrazioni  dello Stato, dalle regioni o da
altri enti pubblici, da Governi ed Autorita' estere.
  5.  Il  Consiglio  superiore puo' essere incaricato dal Ministro di
compiere  indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1
e  puo'  procedervi  di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi
motivatamente  l'utilita',  ai  fini  dell'efficacia della sua azione
consultiva,  anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso
ha   facolta',  inoltre,  di  proporre  agli  organi  competenti  del
Ministero  delle  comunicazioni  lo  svolgimento di studi, indagini o
istruttorie  che  rivestano un interesse strategico, nelle materie di
cui ai commi 2, 3 e 4.
  6.  Il  Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del
Ministero,  compiti  di  proposta e di segnalazione, preordinati allo
sviluppo  ed  al  miglioramento  delle  comunicazioni attraverso ogni
tecnologia.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  27  dicembre  2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
423)  che  "Fino  al  completo riordino del Consiglio superiore delle
comunicazioni,  ai  sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa".