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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal: 19-11-2005
al: 31-12-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 2004, n. 286, recante
istituzione   del  servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,  nonche'  riordino
dell'omonimo  Istituto,  a  norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, comma 95;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
  Considerato  che  nella  seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza
unificata,  di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo
alla  possibilita'  per  le  Regioni  di  utilizzare,  per  l'accesso
all'insegnamento    dei   percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  3  agosto  2005,  con  la  quale  si  e'  provveduto a
stralciare  dal  testo  dello  schema  la norma sulla quale non si e'
realizzata  l'intesa,  rinviando ad un successivo decreto legislativo
correttivo le modalita' della predetta utilizzazione;
  Acquisiti  i  pareri  delle  Commissioni  7ª  e 5ª del Senato della
Repubblica,  resi,  rispettivamente,  in  data  5  ottobre  2005 e 12
ottobre  2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati,
resi in data 11 ottobre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

           Finalita' della formazione iniziale dei docenti

  1.  I  docenti  delle  varie  comunita'  di  apprendimento  sono  i
protagonisti,  insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono
un   ruolo  attivo  nel  cambiamento  del  sistema  di  istruzione  e
formazione.
  2.  La  formazione  iniziale  e permanente dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione  e  formazione  e'  finalizzata a valorizzare l'attitudine
all'insegnamento  e la professionalita' docente, che si esplica nella
competenza  disciplinare e didattica, nella capacita' di relazionarsi
con  tutte  le  componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto
dei principi deontologici.
  3.  La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi
essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale
e  di liberta' di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento
di  obiettivi  formativi  da  sottoporre  a  verifiche  e valutazioni
oggettive  con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli
esiti finali.
  4.  Il percorso di formazione iniziale dei docenti e' affidato alle
universita'   ed  alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni
di  istruzione  e  formazione,  ed  e'  preordinato  al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
  5.  Ai  fini  dell'accesso  ai ruoli organici del personale docente
delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni
previste   dall'articolo   399,   comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle  scuole  di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
aprile  1994,  n.  297,  che  riservano  il  50  per  cento dei posti
disponibili   e   vacanti   ai   docenti  iscritti  alle  graduatorie
permanenti,     con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per
cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
  6.   A   partire   dall'anno  scolastico  successivo  a  quello  di
conclusione  dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2,
il   possesso   dell'abilitazione   di  cui  al  comma  4,  attestato
dall'iscrizione   negli   albi   regionali  di  cui  all'articolo  5,
costituisce,   unitamente  alla  valutazione  positiva  dell'anno  di
applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per
l'ammissione  ai  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle  scuole
statali,  di  cui  al  comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale
secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              L'art.  87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
          regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle   materie  di
          legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La
          potesta'  regolamentare  spetta  alle Regioni in ogni altra
          materia.  I  Comuni,  le Province e le Citta' metropolitane
          hanno  potesta'  regolamentare  in  ordine  alla disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinari da leggi dello Stato».
              -  Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge
          28  marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
          delle   norme   generali   sull'istruzione  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni  in  materia di istruzione e
          formazione professionale):
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province,   in  relazione  alle  competenze,  conferite  ai
          diversi  soggetti  istituzionali,  e  dell'autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per
          la  definizione  delle norme generali sull'istruzione e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I  decreti  legislativi  in materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
          connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la
          valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni
          scolastiche;
                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di
          valutazione del sistema scolastico;
                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e
          della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel
          pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
          informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
          di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e
          collaborative degli studenti;
                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle
          competenze ludico-sportive degli studenti;
                e) della  valorizzazione  professionale del personale
          docente;
                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
          del personale;
                g)   del   concorso   al   rimborso  delle  spese  di
          autoaggiornamento sostenute dai docenti;
                h) della  valorizzazione  professionale del personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto - dovere di istruzione e formazione;
                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli
          adulti;
                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
          edilizia scolastica.
              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
          decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.
          4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi
          criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,
          entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in
          vigore.»
              «Art.  5  (Formazione  degli  insegnanti).  -  1. Con i
          decreti   di  cui  all'art.  1  sono  dettate  norme  sulla
          formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
          del  primo  ciclo  e  del  secondo  ciclo, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) la  formazione  iniziale  e'  di pari dignita' per
          tutti  i  docenti  e  si  svolge nelle universita' presso i
          corsi   di   laurea   specialistica,   il  cui  accesso  e'
          programmato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1, della legge
          2 agosto  1999,  n.  264,  e  successive  modificazioni. La
          programmazione degli accessi ai corsi stessi e' determinata
          ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della
          previsione  dei  posti effettivamente disponibili, per ogni
          ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
                b) con   uno   o  piu'  decreti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma
          2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
          ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sono   individuate   le   classi   dei   corsi   di  laurea
          specialistica,  anche  interfacolta'  o  interuniversitari,
          finalizzati  anche  alla formazione degli insegnanti di cui
          alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli
          insegnanti  della  scuola  secondaria  di primo grado e del
          secondo  ciclo  le  classi  predette  sono  individuate con
          riferimento  all'insegnamento delle discipline impartite in
          tali  gradi  di  istruzione  e  con preminenti finalita' di
          approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
          le attivita' didattiche attinenti l'integrazione scolastica
          degli  alunni  in  condizione  di  handicap;  la formazione
          iniziale dei docenti puo' prevedere stage all'estero;
                c) l'accesso  ai corsi di laurea specialistica per la
          formazione  degli insegnanti e' subordinato al possesso dei
          requisiti  minimi  curricolari,  individuati  per  ciascuna
          classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
          all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
          verificata dagli atenei;
                d) l'esame  finale  per il conseguimento della laurea
          specialistica  di  cui alla lettera a) ha valore abilitante
          per  uno  o  piu'  insegnamenti individuati con decreto deI
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
                e) coloro    che    hanno    conseguito   la   laurea
          specialistica  di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso
          nei  ruoli organici del personale docente delle istituzioni
          scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti
          di formazione lavoro, specifiche attivita' di' tirocinio. A
          tale  fine  e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
          a),   le   universita',  sentita  la  direzione  scolastica
          regionale,  definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
          l'istituzione  e  l'organizzazione di apposite strutture di
          ateneo  o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
          cui  sono  affidati,  sulla  base  di  convenzioni, anche i
          rapporti con le istituzioni scolastiche;
                f) le  strutture didattiche di ateneo o d'interateneo
          di  cui  alla lettera e) promuovono e governano i centri di
          eccellenza  per  la formazione permanente degli insegnanti,
          definiti  con apposito decreto del Ministro dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca;
                g) le  strutture  di cui alla lettera e) curano anche
          la  formazione  in servizio degli insegnanti interessati ad
          assumere   funzioni   di   supporto,   di   tutorato  e  di
          coordinamento   dell'attivita'   educativa,   didattica   e
          gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
              2.  Con  i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme
          anche  sulla  formazione  iniziale svolta negli istituti di
          alta  formazione  e  specializzazione artistica, musicale e
          coreutica  di  cui  alla  legge  21 dicembre  1999, n. 508,
          relativamente   agli   insegnamenti  cui  danno  accesso  i
          relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,
          con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi
          di cui al comma 1 del presente articolo.
              3.   Per   coloro   che,  sprovvisti  dell'abilitazione
          all'insegnamento  secondario,  sono in possesso del diploma
          biennale  di  specializzazione per le attivita' di sostegno
          di   cui  al  decreto  ministeriale  24 novembre  1998  del
          Ministro   della   pubblica  istruzione,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
          nonche'  del  diploma  di  laurea o del diploma di istituto
          superiore  di  educazione  fisica  (ISEF) o di Accademia di
          belle  arti  o  di  Istituto  superiore  per  le  industrie
          artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
          pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
          scuole  di specializzazione all'insegnamento secondario, le
          scuole    medesime    valutano    il   percorso   didattico
          teorico-pratico  e gli esami sostenuti per il conseguimento
          del  predetto  diploma  di  specializzazione  ai  fini' del
          riconoscimento  dei  relativi  crediti didattici, anche per
          consentire  loro  un'abbreviazione del percorso degli studi
          della  scuola  di  specializzazione  previa  iscrizione  in
          sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
          di  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria di cui
          all'art.  3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          valutano  il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
          sostenuti  per  il  conseguimento  del  diploma biennale di
          specializzazione  per  le attivita' di sostegno ai fini del
          riconoscimento    dei    relativi   crediti   didattici   e
          dell'iscrizione  in  soprannumero al relativo anno di corso
          stabilito  dalle  autorita' accademiche, per coloro che, in
          possesso  di  tale titolo di specializzazione e del diploma
          di   scuola   secondaria  superiore,  abbiano  superato  le
          relative  prove  di  accesso. L'esame di laurea sostenuto a
          conclusione  dei corsi in scienze della formazione primaria
          istituiti  a  norma  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  comprensivo della valutazione
          delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
          formativo,   ha   valore   di  esame  di  Stato  e  abilita
          all'insegnamento,  rispettivamente,  nella scuola materna o
          dell'infanzia  e  nella  scuola elementare o primaria. Esso
          consente    altresi'    l'inserimento   nelle   graduatorie
          permanenti  previste  dall'articolo  401 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, e
          successive  modificazioni.  Al fine di tale inserimento, la
          tabella  di  valutazione  dei  titoli  e'  integrata con la
          previsione  di  un apposito punteggio da attribuire al voto
          di  laurea  conseguito.  All'art.  3,  comma 2, della legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  le  parole: «I concorsi hanno
          funzione abilitante» sono soppresse.».
              -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53  reca: «Delega al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale».
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre
          1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata
          di  quelli  di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
          178,  in  corrispondenza  di  attivita' didattiche di base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
              -    Il    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
          recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
          ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
          e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana   -  serie  generale  -  n.  266  del
          12 novembre 2004.
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».

          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del testo
          unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297:
              «Art.  399  (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
          del  personale  docente  della scuola materna, elementare e
          secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
          d'arte,  ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
          annualmente  assegnabili,  mediante  concorsi per titoli ed
          esami  e,  per  il  restante  50 per cento, attingendo alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401.».