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DECRETO-LEGGE 3 novembre 2005, n. 224

Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-11-2005.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
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Testo in vigore dal: 4-11-2005
al: 2-1-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  che  consentano  al  Ministero delle politiche agricole e
forestali,   tramite   l'Istituto  sviluppo  agroalimentare  (I.S.A.)
S.p.A.,  di  monitorare  i  fondi  "ex  RIBS  S.p.A." investiti nelle
partecipazioni  azionarie di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700,
e  successive  modificazioni,  e  di  controllare  tempestivamente il
rientro   dei  finanziamenti  in  essere,  individuando  il  soggetto
pubblico  competente,  nonche'  di consentire il regolare svolgimento
delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel campo agricolo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  Sviluppo  Italia  S.p.A.  trasferisce all'Istituto sviluppo
agroalimentare  (I.S.A.)  S.p.A.,  senza  alcun  costo  o  spesa,  ad
eccezione  dei  costi  notarili  a  carico  dell'I.S.A. S.p.A., ed in
coerenza  con  le  risultanze  della  "Relazione dell'anno 2004 sullo
stato  di  attuazione  dei  progetti approvati", predisposta ai sensi
della   delibera   CIPE  n.  90  del  4  agosto  2000,  e  successive
modificazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 26
ottobre 2000, il seguente patrimonio:
    a)  credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato
da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
    b)  partecipazioni  acquisite  ai  sensi  degli articoli 2, 3 e 4
della  legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi
rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o
maturato alla data del trasferimento;
    c)  crediti  derivanti  da  finanziamenti  erogati ai sensi delle
medesime  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b) al netto dei fondi
rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o
maturato alla data del trasferimento;
    d)  disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni
di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
    e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il
relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
  2. Sono altresi' trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:
    a)  gli  impegni  assunti  nei  confronti  di terzi, ivi compresi
quelli  conseguenti  a  deliberazioni  adottate  ed ancora in fase di
attuazione, nello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2,
3  e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della
legge  7  agosto  1997,  n.  266, e successive modificazioni, ed ogni
altro  e  qualsiasi  diritto  esistente  e/o  maturato  alla data del
trasferimento;
    b)  le  competenze  relative  agli  interventi di cui alla citata
delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.
  3.  Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo  10,  comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  4.  La  quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A.
S.p.A.   e'  trasferita  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  per  l'importo  di  euro  240.000.  Al  relativo  onere si
provvede  per  l'anno  2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.
  5. Sviluppo Italia S.p.A. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie
scritture   contabili   patrimoniali   esclusivamente   i  decrementi
conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma
1.
  6.  I.S.A.  S.p.A  iscrivera'  nelle proprie scritture contabili le
poste  patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro
come  iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento
apponendo  una  riserva  speciale  di  natura  patrimoniale esente da
imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
  7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti
da  imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto
dall'articolo  4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1.
  8.  Gli  interventi  di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed
alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono
accedere  alle  risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  60  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, secondo i
criteri stabiliti dal CIPE.
  9.  I  commi  42,  43  e 44 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono abrogati.
  10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122,
e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dei predetti
limiti  e  per  un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario ad
acta  opera  anche  attraverso  specifiche convenzioni con l'Istituto
sviluppo  agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attivita' inerente la
prosecuzione   degli   interventi   relativi   al  progetto  speciale
promozionale   per   le   aree   interne   del   Mezzogiorno  per  la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  tipici, di cui alla delibera
CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 29 ottobre 1999.".
  11.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 132 e' sostituito dal seguente:
  "132.   L'Istituto   sviluppo   agroalimentare   (I.S.A.)   S.p.A.,
nell'ambito  delle  operazioni  di  acquisizione delle partecipazioni
azionarie  e  di  erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi
operanti  nel  settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti   agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con  i
principi  di  economia  di mercato e stipulare appositi accordi con i
quali,  tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi, si
impegnano  a  riscattare  al valore di mercato, nel termine stabilito
dal  relativo  piano  specifico  di  intervento, le azioni o le quote
sociali acquisite.";
    b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:
  "132-bis.  L'I.S.A.  S.p.A.,  con  le  medesime modalita' di cui al
comma  132, partecipa ad iniziative promosse da societa', enti, fiere
ed  altri  organismi  allo  scopo  di  predisporre  studi,  ricerche,
programmi  di  promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali
dei prodotti agricoli ed agroindustriali.
  132-ter.  Per  le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, l'I.S.A.
S.p.A.  si  avvale  dei  propri  fondi eventualmente integrati con le
risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal
CIPE.".
  12.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.