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LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998
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Testo in vigore dal:  11-12-1998

Art. 2

Interventi integrativi
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa è autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
Nota all'art. 2:
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi urgenti per l'economia". Si riporta il testo dell'art. 23:
"Art. 23 (Norme concernenti la RIBS spa). - 1.
Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole ''Risanamento agro industriale zuccherì' sono sostituite dalle seguenti: ''Interventi a sostegno del settore agroindustrialè'. Al quarto comma del medesimo art. 2, la parola: ''cinquè' è sostituita dalla seguente: ''seì'.
5. Sono abrogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".