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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2005, n. 218

Regolamento per la determinazione della bandiera di istituto del Corpo forestale dello Stato nonchè delle modalità di uso e custodia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2005
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
121;
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 giugno 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato
  1.  Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo»,
e' dotato della bandiera d'istituto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   12  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana stabilisce che la «bandiera della Repubblica e' il
          tricolore  italiano:  verde,  bianco  e  rosso, a tre bande
          verticale di eguali dimensioni».
              -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
          disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
          disciplina  le modalita' procedimentali per l'emanazione di
          un   regolamento   governativo.   Il  comma  1  concerne  i
          regolamenti  relativi  all'esecuzione,  all'attuazione  e/o
          all'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti legislativi
          recanti norme di principio.
              -   La  legge  5 febbraio  l998,  n.  22,  contiene  le
          «Disposizioni   generali   sull'uso  della  bandiera  della
          Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
          2000,  n.  121,  reca  le  norme di attuazione della citata
          legge n. 22/1988, che, tra l'altro, all'art. 11 fa salve le
          disposizioni particolari dei Corpi dello Stato.
              -  La  legge  6 febbraio  2004,  n. 36, recante: «Nuovo
          ordinamento  del Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.