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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

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  • Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
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Testo in vigore dal:  31-5-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":
a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.
5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea":
"2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 22 del 1988:
"Art. 2. - 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le università statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 22 del 1998, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto n. 12 del 1941:
"Art. 1. - 1. È approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
Art. 2. - 1. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.".