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DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2005, n. 200

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-10-2005
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o
piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
  Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004, n. 306, che
proroga  al  31  dicembre  2005  i  termini della delega disposta dal
citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 265, recante
disposizioni  in  materia  di  personale  civile  del Ministero della
difesa,  a  norma  dell'articolo  1,  comma 1, lettere e) e g), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella runione del 18 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato
disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186
del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
          Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo
                       16 luglio 1997, n. 265
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  In  relazione al processo di ristrutturazione degli enti
dell'area   tecnico-operativa   e   dell'area  tecnico-amministrativa
periferica  le  procedure  di  cui  al  comma  1  sono  applicate con
riferimento  agli organici, su base regionale, rideterminati ai sensi
dell'articolo 3.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 settembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Martino, Ministro della difesa
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegata al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  l'art. 2 comma 1, della legge 27 luglio
          2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
          urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
          della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
          rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
          disposizioni connesse):
              «  Art.  2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione di
          deleghe  legislative e altre disposizioni connesse) - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
          correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
          decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
          16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
          1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
          attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
          2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
              - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
          2002, n. 137,
              «Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
          delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale della Difesa
          in    seguito   all'istituzione   del   servizio   militare
          volontario). - 1. (omissis).
              2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1 il
          Governo    riorganizza,    anche   mediante   soppressione,
          accorpamento,  razionalizzazione  ovvero  ridefinizione dei
          compiti  anche  in  chiave  interforze,  le  strutture  e i
          comandi         delle        aree        tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale della Difesa,
          adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle Forze
          armate,   favorendo   l'ottimizzazione   delle  risorse  ed
          assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
          legge 18 febbraio 1997, n. 25.
            3.  Il  Governo  trasmette alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di  cui  al  comma  1, al fine di acquisire il parere delle
          competenti  Commissioni  permanenti, che si esprimono entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (Disposizioni in materia
          di  personale  civile  del  Ministero della difesa, a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere  e)  e g), della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549),  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              «Art.  2. 1. Alla copertura dei posti disponibili nelle
          qualifiche  funzionali dalla III alla IX e relativi profili
          professionali,  risultanti dalle dotazioni organiche di cui
          al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7  febbraio  1997  si  provvede,  nel rispetto della natura
          della  delega  di  cui  all'art.  1 della legge 28 dicembre
          1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei
          singoli  provvedimenti  rientranti  nella  ristrutturazione
          globale,  anche  attraverso le procedure previste dall'art.
          3,  commi  da  205  a  208,  della  medesima  legge, per la
          riqualificazione    del   personale,   le   cui   modalita'
          applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto
          del  Ministro  della difesa, previa contrattazione ai sensi
          dell'art.  50,  comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              1-bis.  In  relazione  al  processo di ristrutturazione
          degli   enti   dell'area   tecnico-operativa   e  dell'area
          tecnico-amministrativa  periferica,  le procedure di cui al
          comma  1  sono  applicate con riferimento agli organici, su
          base regionale, rideterminati ai sensi dell'art. 3.».