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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-11-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi   a   sostegno  del  comparto  agricolo,  con  particolare
riferimento  alle  problematiche  del  settore  vitivinicolo,  e  per
contrastare  i  fenomeni  speculativi  sui prezzi al consumo, nonche'
misure  di potenziamento dell'operativita' dell'AGEA per l'attuazione
della  politica  agricola  comune  e per l'utilizzazione dei prodotti
ritirati dal mercato;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
assicurare   l'operativita'  dell'Ente  irriguo  Umbro-Toscano  e  di
garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della
F.A.O.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, delle
attivita'  produttive,  per  gli  affari regionali e per le politiche
comunitarie;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
(((Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)))

  ((  1.  Agli  imprenditori  agricoli  dei  settori della produzione
agricola  che,  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004
sono  stati  individuati  quali destinatari di interventi urgenti nel
settore  agroalimentare,  nonche'  ai  produttori  di  uva  da  vino,
individuati   con   le   medesime   procedure   di  cui  al  predetto
decreto-legge  n.  22  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  71  del  2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004
della  Commissione,  del  6  ottobre  2004, relativo all'applicazione
degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  istitutivo della Comunita'
europea  agli  aiuti  de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
  2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia
per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli,
iscritti  nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel
limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di
cui  69  milioni  di  euro  destinati ai produttori per le produzioni
dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da
vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri,
definiti  con  riferimento  agli  ettari  di  superficie produttiva o
unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2,
del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003:
    a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
    b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o  superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera a);
    c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o  superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera b).
  3.  L'AGEA  provvede  ad  emanare  le disposizioni per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire
l'erogazione  degli  aiuti  di cui al comma 2 non oltre trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto.  Nel  caso in cui la riserva di 69 milioni di euro
destinata  ai  produttori  per le produzioni dell'anno 2004 non venga
interamente  utilizzata,  l'AGEA  e' autorizzata a destinare le somme
residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma l, pari a 109
milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
3-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
  5.  Per  fare  fronte  alle  problematiche  nel settore dell'uva da
tavola,   l'AGEA   e'   autorizzata   ad  acquisire  sul  mercato  un
quantitativo  massimo  di  800  mila  quintali  di  uva da tavola. Ai
relativi  oneri,  pari  a  9,6  milioni  di  euro per l'anno 2005, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-ter,  del decreto-legge 28
febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2005, n. 71.
  6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per
l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo
1,  comma  15,  lettera  a),  della  citata  legge n. 311 del 2004 e'
ridotto di 120 milioni di euro".
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare  le  variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento
delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli
interventi previsti dai commi da 1 a 5.))