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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-9-2005 al: 11-11-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonché misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti nel settore vitivinicolo
1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.".