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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 143

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2007)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-7-2005
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  2003/49/CE  del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente  il  regime  fiscale  comune  applicabile ai pagamenti di
interessi  e  di  canoni  fra  societa'  consociate  di  Stati membri
diversi,  modificata  dalle  direttive  2004/66/CE del Consiglio, del
26 aprile 2004, e 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
         Disposizioni in materia di imposte sugli interessi
          e sui canoni corrisposti a soggetti non residenti

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) all'articolo 25, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «I
compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono
soggetti  ad  una  ritenuta  del trenta per cento a titolo di imposta
sulla  parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una
ritenuta  del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei
compensi  corrisposti  a  non residenti per l'uso o la concessione in
uso  di  attrezzature  industriali, commerciali o scientifiche che si
trovano  nel  territorio  dello  Stato.  Ne  sono  esclusi i compensi
corrisposti  a  stabili  organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.»;
    b) dopo l'articolo 26-ter e' inserito il seguente:

                           «Art. 26-quater

  Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti
      a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

  1.  Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi
i  requisiti  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  o  a  una stabile
organizzazione,  situata  in  un  altro Stato membro, di societa' che
hanno  i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali
pagamenti sono effettuati:
    a) da  societa'  ed  enti  che rivestono una delle forme previste
dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato  e  sono  assoggettate,  senza  fruire  di  regimi  di esonero,
all'imposta sul reddito delle societa';
    b) da  una  stabile  organizzazione, situata nel territorio dello
Stato  e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta
sul  reddito  delle  societa',  di  societa'  non  residenti aventi i
requisiti  di  cui  al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i
canoni  siano  inerenti  all'attivita'  della  stabile organizzazione
stessa.
  2.  I  soggetti  beneficiari  degli  interessi  e  dei canoni hanno
diritto all'esenzione se:
    a) la  societa'  che  effettua  il pagamento o la societa' la cui
stabile  organizzazione  effettua  il pagamento, detiene direttamente
una  percentuale  non  inferiore  al 25 per cento dei diritti di voto
nella  societa'  che  riceve  il  pagamento  o  nella societa' la cui
stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
    b) la  societa'  che  riceve  il  pagamento  o la societa' la cui
stabile  organizzazione  riceve il pagamento detiene direttamente una
percentuale  non  inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella
societa'  che  effettua  il pagamento o nella societa' la cui stabile
organizzazione effettua il medesimo pagamento;
    c) una  terza  societa' avente i requisiti di cui alla lettera a)
del  comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25
per  cento  dei  diritti  di  voto sia nella societa' che effettua il
pagamento  o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il
pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa'
la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
    d) i  diritti  di  voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti
nelle  societa'  ed  enti  residenti nel territorio dello Stato, sono
quelli   esercitabili   nell'assemblea   ordinaria   prevista   dagli
articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
    e) le  partecipazioni  che attribuiscono i diritti di voto di cui
alle  lettere  a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno
un anno.
  3. Ai fini del presente articolo:
    a) si   considerano   canoni,  i  compensi  di  qualsiasi  natura
percepiti per l'uso o la concessione in uso:
      1)  del  diritto  di  autore  su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
      2)  di  brevetti,  marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli,  progetti,  formule  o  processi  segreti o per informazioni
concernenti   esperienze  di  carattere  industriale,  commerciale  o
scientifico;
      3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
    b) si  considerano  interessi,  i redditi da crediti di qualsiasi
natura,  garantiti  o  non  da  ipoteca  e, in particolare, i redditi
derivanti  da  titoli,  da  obbligazioni  e da prestiti, compresi gli
altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
    c) non si considerano interessi:
      1)   le   remunerazioni  dei  finanziamenti  eccedenti  di  cui
all'articolo  98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
      2)  gli  utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del
predetto testo unico;
      3)  le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di
cui  agli  articoli 44,  comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera
a),  del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la
partecipazione  ai  risultati economici della societa' emittente o di
altre  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
      4)  i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore
a  rinunciare  al  suo diritto agli interessi in cambio del diritto a
partecipare agli utili del debitore;
      5)   i   pagamenti   relativi  a  crediti  che  non  contengono
disposizioni  per  la  restituzione  del  capitale  o  per i quali il
rimborso  debba  essere  effettuato  trascorsi piu' di cinquanta anni
dalla data di emissione.
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
    a) le  societa'  beneficiarie  dei redditi di cui al comma 3 e le
societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi
redditi,   rivestono   una  delle  forme  previste  dall'allegato  A,
risiedono   ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro,  senza  essere
considerate,  ai  sensi  di  una  Convenzione  in  materia  di doppia
imposizione  sui  redditi  con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione  europea  e  sono assoggettate, senza fruire di regimi di
esonero,  ad  una  delle  imposte  indicate  nell'allegato B ovvero a
un'imposta  identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o
in sostituzione di dette imposte;
    b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di
cui  alla  lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate
nell'allegato B;
    c) le  societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili
organizzazioni  situate in un altro Stato membro di societa' aventi i
requisiti  di  cui  alla  lettera  a) sono beneficiarie effettive dei
redditi   indicati   nel  comma  3;  a  tal  fine,  sono  considerate
beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
      1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di
beneficiario  finale e non di intermediario, quale agente, delegato o
fiduciario di un'altra persona;
      2)  le  predette  stabili  organizzazioni,  se  il  credito, il
diritto,  l'utilizzo  o l'informazione che generano i pagamenti degli
interessi  o  dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili
organizzazioni  e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi
per  i  quali  esse  sono assoggettate nello Stato membro in cui sono
situate  ad  una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio,
all'«impôt  des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in
Spagna  all'«impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes» ovvero a
un'imposta  identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o
in sostituzione di dette imposte.
  5.  Se  il  soggetto  che  effettua il pagamento dei canoni e degli
interessi  di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente
o  indirettamente,  dal  soggetto  che  e'  considerato  beneficiario
effettivo,  ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente
o  indirettamente,  da  un  terzo,  e l'importo degli interessi o dei
canoni   e'   superiore   al  valore  normale  determinato  ai  sensi
dell'articolo  110,  comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica
limitatamente al medesimo valore normale.
  6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve
essere  prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del
beneficiario   effettivo  e,  nel  caso  di  stabile  organizzazione,
l'esistenza  della  stabile  organizzazione  stessa, rilasciata dalle
competenti   autorita'   fiscali  dello  Stato  in  cui  la  societa'
beneficiaria  e'  residente  ai  fini fiscali o dello Stato in cui e'
situata  la  stabile  organizzazione, nonche' una dichiarazione dello
stesso   beneficiario   effettivo  che  attesti  la  sussistenza  dei
requisiti  indicati  nei  commi  2 e 4. La suddetta documentazione va
presentata  ai  soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la
data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per
un  anno  a  decorrere  dalla  data  di rilascio della documentazione
medesima.
  7.  La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino
a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo  di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o
dei  canoni,  e  comunque  fino a quando non siano stati definiti gli
accertamenti  stessi.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia
delle  entrate  possono  essere  stabilite  specifiche  modalita'  di
attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
apportate  modifiche  agli  allegati  A  e  B  conformemente a quanto
stabilito in sede comunitaria.»;
    c) all'articolo  27,  dopo  il  comma  3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono tenuti ad operare, con
obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione
di   finanziamenti   eccedenti   prevista   dal   citato  articolo 98
direttamente  erogati  dal  socio  o  da una sua parte correlata, non
residenti  nel  territorio  dello  Stato. A fini della determinazione
della  ritenuta  di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale
ritenuta  operata  ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione.   La   presente   disposizione  non  si  applica  alla
remunerazione  di  finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle
stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato di soggetti non
residenti»;
    d) all'articolo  37-bis,  comma  3,  dopo  la  lettera  f-bis) e'
aggiunta  la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art.  26-quater,  qualora  detti  pagamenti  siano  effettuati  a
soggetti  controllati  direttamente  o  indirettamente  da uno o piu'
soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono aggiunti gli Allegati A e B allegati al presente decreto.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 2, e
          l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee.Legge
          comunitaria 2003.».
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              Omissis ...».

                                                           Allegato A
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.».
              La direttiva 2003/49/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
          del 26 giugno 2003.
              La direttiva 2004/66/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 168
          del 1° maggio 2004.
              La direttiva 2004/76/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
          del 30 aprile 2004.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  23,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59».
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600  reca: «Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre   1973,  n.  602,  reca:  «Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito.».
          Nota all'art. 1:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  vedi  note alle premesse. Il
          testo degli articoli 25, 27 e 37-bis, cosi' come modificati
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
          altri  redditi).  -  I  soggetti  indicati  nel primo comma
          dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel
          territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche
          sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni
          di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per
          cento  a  titolo  di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche  dovuta  dai percipienti, con l'obbligo di
          rivalsa.  La  predetta  ritenuta  deve  essere  operata dal
          condominio  quale  sostituto  d'imposta  anche sui compensi
          percepiti  dall'amministratore  di  condominio.  La  stessa
          ritenuta  deve  essere operata sulla parte imponibile delle
          somme  di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
          somme  di  cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  La  ritenuta  e'  elevata  al 20 per cento per le
          indennita'  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma 1
          dell'art.   16   dello   stesso  testo  unico,  concernente
          tassazione  separata.  La  ritenuta non deve essere operata
          per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
              Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
          articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma
          precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del  30  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate
          nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e
          quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di
          soggetti non residenti.
              Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
          ai  compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
          dai  soggetti  indicati  nella  lettera c) dell'art. 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
          abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
          maggiori compensi.
              I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una ritenuta
          del  trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta sulla parte
          imponibile  del  loro  ammontare. E' operata, altresi', una
          ritenuta   del   trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso  o la concessione in uso di attrezzature industriali,
          commerciali  o  scientifiche  che si trovano nel territorio
          dello  Stato.  Ne  sono  esclusi  i  compensi corrisposti a
          stabili   organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
          soggetti non residenti.».
              «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
          gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
          dell'art.  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
          una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
          utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
          all'art.  47,  comma 7, del predetto testo unico, a persone
          fisiche   residenti   in  relazione  a  partecipazioni  non
          qualificate  ai  sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1
          dell'art.  67  del  citato testo unico n. 917 del 1986, non
          relative  all'impresa  ai  sensi  dell'art. 65 del medesimo
          testo  unico.  La  ritenuta di cui al periodo precedente si
          applica  alle  condizioni ivi previste agli utili derivanti
          dagli  strumenti  finanziari  di  cui all'art. 44, comma 2,
          lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b),
          del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
          sia  superiore  al 5 per cento o al 25 per cento del valore
          del   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
          bilancio   approvato   prima  della  data  di  stipula  del
          contratto  nel  caso  in  cui  si tratti rispettivamente di
          societa'   i   cui   titoli   sono   negoziati  in  mercati
          regolamentati  o  di  altre  partecipazioni, ovvero non sia
          superiore  al  25  per  cento  del  valore  individuato nel
          secondo  periodo  del comma 2 dell'art. 47 del citato testo
          unico  qualora l'associante determini il reddito di impresa
          ai  sensi  dell'art. 66 del medesimo testo unico 1-bis. Nei
          casi  di  cui  all'art.  47, comma 7, del testo unico delle
          imposte  sui redditi di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, la ritenuta prevista
          al  comma  1 si applica sull'intero ammontare delle somme o
          dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi
          il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
              2.  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura i
          singoli  soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
          sono  tenuti  a  versare alle societa' ed altri enti di cui
          alle  lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto
          testo  unico,  l'importo corrispondente all'ammontare della
          ritenuta  di  cui  al  comma 1, determinato in relazione al
          valore  normale  dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
          dalla  valutazione  operata  dalla  societa' emittente alla
          data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
          del citato testo unico.
              3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
          l'aliquota  del  27  per  cento  sugli  utili corrisposti a
          soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera a) e ai contratti di
          associazione  in  partecipazione di cui all'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  non relative a stabili organizzazioni nel
          territorio   dello  Stato.  L'aliquota  della  ritenuta  e'
          ridotta  al  12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
          azionisti  di  risparmio. I soggetti non residenti, diversi
          dagli  azionisti  di  risparmio, hanno diritto al rimborso,
          fino   a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
          dell'imposta  che  dimostrino  di aver pagato all'estero in
          via  definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione
          del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
              3-bis.  I  soggetti  cui si applica l'art. 98 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
          tenuti  ad  operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
          cui   al  comma  3  sulla  remunerazione  di  finanziamenti
          eccedenti  prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
          dal  socio  o da una sua parte correlata, non residenti nel
          territorio  dello  Stato. A fini della determinazione della
          ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
          eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
          alla  medesima  remunerazione. La presente disposizione non
          si  applica  alle  remunerazione di finanziamenti eccedenti
          direttamente   erogati  dalle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.
              4.  Sugli  utili  corrisposti  dalle  societa'  ed enti
          indicati  nella  lettera d)  del  comma  1 dell'art. 73 del
          citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione
          a  partecipazioni  e  agli  associati  dei contratti di cui
          all'art. 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi
          della  lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo
          testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65
          dello  stesso  testo  unico,  e'  operata una ritenuta, del
          12,50  per  cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
          primo  comma  dell'art.  23,  che  intervengono  nella loro
          riscossione.  La  ritenuta  operata  sulla quota imponibile
          degli  utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione
          a  partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del
          comma  1  dell'art.  67 del citato testo unico non relative
          all'impresa  ai sensi dell'art. 65. La ritenuta dei periodi
          precedenti  e'  operata  al  netto delle ritenute applicate
          dallo  Stato  estero.  In caso di distribuzione di utili in
          natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
              5.  Le  ritenute  di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati   in  partecipazione  dichiarino  all'atto  della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'   di   impresa   o   ad   una  partecipazione
          qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
          67  del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
          4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
          d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
          sul reddito delle societa'.
              6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
          applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
              «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
              2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
                a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
                b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
                c) cessioni di crediti;
                d) cessioni di eccedenze d'imposta;
                e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
          fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
          scambi di azioni;
                f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
          valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
          oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
          lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                f-bis) cessioni  di  beni  effettuate  tra i soggetti
          ammessi  al  regime  della  tassazione  di  gruppo  di  cui
          all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
               f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.
          26-quater,  qualora  detti  pagamenti  siano  effettuati  a
          soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o
          piu'  soggetti  non  residenti  in  uno  Stato  dell'Unione
          europea.
              4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
          della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
          per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
              5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
              6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
          il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
          pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
          dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
              7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito ditali procedure.
              8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».