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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal:  2-3-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.
Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.
Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.
Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.
((4))
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.
Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.
I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5, comma 24) che "Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni".