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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 101

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2005
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  • Norme in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e
    semplificazione amministrativa in agricoltura.
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  • Norme in materia di interventi finanziari
    a sostegno delle imprese agricole
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Testo in vigore dal: 30-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 3 marzo 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Imprenditore agricolo professionale
  1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa;
    b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono
aggiunti  i  seguenti  periodi: «Nel caso delle societa' di persone e
cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta
dai  soci  nella  societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e
competenze  professionali,  tempo  lavoro  e  reddito di cui al primo
periodo,  e'  idonea  a  far  acquisire  ai  medesimi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti
per  i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita'
svolta  dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti
requisiti  di  conoscenze  e competenze professionali, tempo lavoro e
reddito,  e'  idonea  a  far  acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale.».
  2.  All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera b) e' soppressa;
    b) alla  lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite
le  seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore»,
sono  aggiunte  le  seguenti:  «che  sia  anche socio per le societa'
cooperative,»;
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis.  La  qualifica  di imprenditore agricolo professionale puo'
essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.».
  3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e' sostituito dal seguente:
  «4.  All'imprenditore  agricolo  professionale  persona  fisica, se
iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi'
riconosciute  le  agevolazioni  tributarie  in materia di imposizione
indiretta  e  creditizie  stabilite  dalla normativa vigente a favore
delle  persone  fisiche  in  possesso  della qualifica di coltivatore
diretto.  La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di
imprenditore  agricolo  professionale  determina  la  decadenza dalle
agevolazioni medesime.».
  4.  All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  «5.  Le  indennita'  e le somme percepite per l'attivita' svolta in
societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo
consortile,  sono  considerate  come  redditi  da lavoro derivanti da
attivita'  agricole  ai  fini  del  presente  articolo,  e consentono
l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
  5-bis.  L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche
ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore
di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale
ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative
si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
  5-ter.   Le   disposizioni   relative   all'imprenditore   agricolo
professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti  persone  fisiche o
societa'  che,  pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
3,  abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla
Regione  competente  che rilascia apposita certificazione, nonche' si
siano  iscritti  all'apposita  gestione dell'INPS. Entro ventiquattro
mesi  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza di riconoscimento,
salvo   diverso   termine   stabilito   dalle  regioni,  il  soggetto
interessato  deve  risultare  in  possesso  dei  requisiti  di cui ai
predetti  commi  1  e  3,  pena la decadenza degli eventuali benefici
conseguiti.   Le   regioni  e  l'Agenzia  delle  entrate  definiscono
modalita'  di  comunicazione  delle informazioni relative al possesso
dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
  5-quater.   Qualunque   riferimento   nella   legislazione  vigente
all'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale si intende riferito
all'imprenditore  agricolo  professionale, come definito nel presente
articolo.
  5-quinquies.  L'articolo  12  della  legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' abrogato.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1  della  legge  7 marzo  2003,  n. 38, cosi'
          recita:
              «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del   Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  abbia  per  oggetto anche l'esame di progetti regionali
          rilevanti   ai   fini   della   tutela  della  concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  si  applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
          fini  dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e
          delle   regioni   o  concorrenti,  con  previsione  di  uno
          specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori  dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo  conto  di  quanto stabilito nel regolamento
          (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui  all'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,  al  fine  di  sostenerne  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita'  all'etichettatura  e  alla  pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita'  differenziate  per  filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento   (CE)   n.  178/2002,  e  prevedendo  adeguati
          sostegni alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del  2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa) rivedere  la  definizione  della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb) ridurre,  anche  utilizzando  le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma  3,  del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli 123,  164,  da  169 a 179, e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc) assicurare,   in   coerenza   con   le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd) individuare    idonee    misure    tecniche    di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff) definire      e     regolamentare     l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg) dettare    i   principi   fondamentali   per   la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh) adeguare  la  normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
              3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro due anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto, anche in un
          codice  agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
          materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
          sensi  e  secondo  i  principi  e  criteri direttivi di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  comunque  con  il  compito  di eliminare
          duplicazioni   e   chiarire   il   significato   di   norme
          controverse.  Tali  decreti legislativi sono strutturati in
          modo  da  evidenziare  le norme rientranti nella competenza
          legislativa  esclusiva  dello Stato ai sensi dell'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  le norme costituenti
          principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
          della  Costituzione,  e le altre norme statali vigenti sino
          all'eventuale modifica da parte delle regioni.
              4.  Il  Governo  informa  periodicamente  il Parlamento
          sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
          3.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono adottate le
          norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
          3.
              6.  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
          e   3,   a  seguito  della  deliberazione  preliminare  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  dopo avere acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
          parte  delle  Commissioni  competenti  per materia entro il
          termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
          sono  emanati  anche  in  mancanza  del  parere. Qualora il
          termine  previsto  per  il  parere  parlamentare  scada nei
          trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
          commi  1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
          prorogati di sessanta giorni.
              7.   Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          riconosciute   alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
              - L'art.  2  della  legge  27 luglio  2004,  n. 186, di
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          28 maggio  2004,  n.  136, recante disposizioni urgenti per
          garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
          amministrazione.  Disposizioni  per  la rideterminazione di
          deleghe  legislative  e altre disposizioni connesse», cosi'
          recita:
              «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
          deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
          correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
          decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
          legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
          16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
          1997,  n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
          attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
          2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
              2.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  entro il
          termine  di  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          correttivi  o  modificativi  dei  decreti  legislativi gia'
          emanati  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  15,  della legge
          15 marzo   1997,   n.   59,   e  successive  modificazioni,
          attenendosi  ai  principi e criteri direttivi contenuti nel
          citato comma 15.
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
                a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                b) sport;
                c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3 sono
          adottati  secondo  le  procedure  ed  i  principi e criteri
          direttivi  di cui all'art. 10, comuni 2, 3 e 4, della legge
          6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
              5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riordino  delle  disposizioni  in  tema  di  parita' e pari
          opportunita'  tra  uomo  e donna, attenendosi ai principi e
          criteri  direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge
          6 luglio 2002, n. 137.
              6.  All'art.  6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
          137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
              "trentasei".
              7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) agli  articoli 2,  comma  1,  alinea,  4, comma 1,
          alinea,  e  5,  comma  1, alinea, le parole: "un anno" sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni";
                b) all'art.  3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                c) agli  articoli 7,  comma  1,  alinea,  8, comma 1,
          alinea,  e  9,  comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                d) all'art.  11,  comma  1, alinea, le parole: "entro
          diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro
          trenta mesi".
              8.   All'art.   15,   comma   1,  alinea,  della  legge
          12 dicembre  2002,  n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni".
              9.  All'art.  6,  comma 1, alinea, della legge 8 luglio
          2003,  n.  172,  le parole: "un anno" sono sostituite dalle
          seguenti: "due anni".
              10.   Il   termine   di   cui  all'art.  13-nonies  del
          decreto-legge  25 ottobre  2002,  n.  236,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2002, n. 284, e'
          differito al 20 luglio 2004.
              11.  All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003,
          n.  38,  le  parole,  rispettivamente:  "entro  un anno" ed
          "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
          anni" ed "entro tre anni".
              12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre
          2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «il  31 dicembre 2004». All'art. 1-sexies, comma
          7,  del  decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le
          parole:  "30 giugno  2004"  sono sostituite dalle seguenti:
          "31 dicembre 2004".
              13.  All'art.  5  del  decreto  legislativo 19 dicembre
          2003,   n.  379,  al  comma  4,  la  parola:  "nonche'"  e'
          sostituita dalle seguenti: "ma non".».
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della
          legge  7 marzo  2003,  n. 38», come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai
          fini   dell'applicazione   della   normativa   statale,  e'
          imprenditore  agricolo  professionale (IAP) colui il quale,
          in  possesso  di  conoscenze  e competenze professionali ai
          sensi  dell'art.  5  del  regolamento (CE) n. 1257/1999 del
          17 maggio  1999,  del  Consiglio,  dedichi  alle  attivita'
          agricole   di   cui   all'art.   2135  del  codice  civile,
          direttamente  o in qualita' di socio di societa', almeno il
          cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
          e  che  ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
          per  cento  del  proprio  reddito  globale  da  lavoro.  Le
          pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
          indennita'  e  le  somme  percepite  per  l'espletamento di
          cariche  pubbliche,  ovvero  in  associazioni ed altri enti
          operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
          reddito  globale  da  lavoro.  Nel  caso  delle societa' di
          persone  e  cooperative,  ivi  incluse  le  cooperative  di
          lavoro,  l'attivita'  svolta  dai  soci  nella societa', in
          presenza   dei   requisiti   di   conoscenze  e  competenze
          professionali,  tempo  lavoro  e  reddito  di  cui al primo
          periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
          di  imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
          dei  requisiti  per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
          di  capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
          societa',  in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
          e  competenze  professionali,  tempo  lavoro  e reddito, e'
          idonea  a  far  acquisire  ai  medesimi  amministratori  la
          qualifica   di  imprenditore  agricolo  professionale.  Per
          l'imprenditore  che  operi  nelle  zone svantaggiate di cui
          all'art.   17  citato  regolamento  (CE)  n.  1257/1999,  i
          requisiti   di  cui  al  presente  comma  sono  ridotti  al
          venticinque per cento.
              2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
          requisiti  di  cui  al  comma 1. E' fatta salva la facolta'
          dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale (INPS) di
          svolgere,  ai  fini  previdenziali,  le  verifiche ritenute
          necessarie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
              3.  Le  societa' di persone, cooperative e di capitali,
          anche  a  scopo  consortile,  sono considerate imprenditori
          agricoli  professionali  qualora  lo  statuto preveda quale
          oggetto   sociale  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
          agricole  di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) nel  caso di societa' di persone qualora almeno un
          socio  sia  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore
          agricolo  professionale.  Per le societa' in accomandita la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
                b) (soppresse);
                c) nel  caso  di  societa' di capitali o cooperative,
          quando  almeno un amministratore che sia anche socio per le
          societa'  cooperative,  sia  in possesso della qualifica di
          imprenditore agricolo professionale.
              3-bis.    La   qualifica   di   imprenditore   agricolo
          professionale    puo'    essere    apportata    da    parte
          dell'amministratore ad una sola societa'.
              4.   All'imprenditore  agricolo  professionale  persona
          fisica,   se   iscritto  nella  gestione  previdenziale  ed
          assistenziale,  sono  altresi' riconosciute le agevolazioni
          tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
          stabilite  dalla  normativa  vigente a favore delle persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
          La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
          dalla  data  di applicazione delle agevolazioni ricevute in
          qualita'  di  imprenditore agricolo professionale determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime.
              5.  Le  indennita' e le somme percepite per l'attivita'
          svolta  in  societa'  agricole  di persone, cooperative, di
          capitali,  anche  a scopo consortile, sono considerate come
          redditi  da  lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
          del   presente  articolo,  e  consentono  l'iscrizione  del
          soggetto   interessato   nella  gestione  previdenziale  ed
          assistenziale per l'agricoltura.
              5-bis.  L'imprenditore  agricolo  professionale persona
          fisica,   anche   ove   socio  di  societa'  di  persone  o
          cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
          deve    iscriversi    nella   gestione   previdenziale   ed
          assistenziale  per  l'agricoltura.  Ai  soci  lavoratori di
          cooperative  si  applica  l'art.  1,  comma  3, della legge
          3 aprile 2001, n. 142.
              5-ter.   Le   disposizioni   relative  all'imprenditore
          agricolo  professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti
          persone  fisiche  o  societa'  che, pur non in possesso dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
          di  riconoscimento  della qualifica alla regione competente
          che  rilascia  apposita  certificazione,  nonche'  si siano
          iscritti    all'apposita    gestione    dell'INPS.    Entro
          ventiquattro  mesi dalla data di presentazione dell'istanza
          di  riconoscimento,  salvo  diverso termine stabilito dalle
          regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
          dei  requisiti  di  cui  ai  predetti  commi 1 e 3, pena la
          decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
          l'Agenzia    delle   entrate   definiscono   modalita'   di
          comunicazione  delle  informazioni relative al possesso dei
          requisiti relativi alla qualifica di IAP.
              5-quater.   Qualunque  riferimento  nella  legislazione
          vigente  all'imprenditore  agricolo  a titolo principale si
          intende  riferito  all'imprenditore agricolo professionale,
          come definito nel presente articolo.
              5-quinquies.  L'art.  12  della legge 9 maggio 1975, n.
          153, e successive modificazioni, e' abrogato.