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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152 (in G.U. 30/07/2005, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  1-6-2005 al: 30-7-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Lotta agli incendi boschivi
1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative.
3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.