stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340

Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/3/2005
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
  • 4
  • DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
  • 5

  • Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
  • 6

  • Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto
    ferroviario di merci pericolose
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
    per ferrovia
  • 13

  • Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e
    accompagnato delle merci.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Testo in vigore dal: 29-3-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda
al  Governo  l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema
delle  agevolazione  tariffarie  in  materia  di servizi di trasporto
ferroviario,   nonche'  l'incentivazione  del  trasporto  ferroviario
combinato,  accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e
modalita' per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;
  Visto  l'articolo  131,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n.  15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n.
62;
  Visto  l'articolo  7  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  12 luglio  2004,  n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001,   pubblicato   nel   supplemento  straordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  163  del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale
dei trasporti e della logistica;
  Viste  le  direttive  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data   30 gennaio  1997,  recante  linee  guida  per  il  risanamento
dell'Azienda   F.S.,  e  18 marzo  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
  Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
  Visto  il  Libro  bianco  recante la politica europea dei trasporti
fino  al  2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione
europea in data 12 settembre 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
  Vista   l'approvazione  della  Commissione  europea  con  decisione
C(2003)  4538  del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 27 settembre
2004;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonche' il sistema
delle  agevolazioni  tariffarie  in  materia  di servizi di trasporto
ferroviario di viaggiatori.
          Avvertenze:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  della  legge
          1° agosto   2002,   n.  166  (Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti):
              «Art.   38   (Disposizioni   in  materia  di  trasporto
          ferroviario  e  interventi  per  lo  sviluppo del trasporto
          ferroviario  di  merci).  - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
          delle  somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
          servizio  pubblico  nel  settore dei trasporti per ferrovia
          previsti  dal regolamento (CEE) n. 1191/1969 del Consiglio,
          del  26 giugno  1969,  ed  in  conformita' all'art. 5 della
          direttiva  91/440/CEE  del  Consiglio,  del 29 luglio 1991,
          relativo  alla disciplina della modalita' della fornitura e
          commercializzazione  dei  servizi,  in attesa della stipula
          del  contratto  di  servizio  pubblico  per l'anno 2001, e'
          accertato,   in   via  definitiva  e  senza  dare  luogo  a
          conguagli,   in   misura  pari  a  quella  complessivamente
          prevista  per  lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
          bilancio   di   previsione   dello   Stato.   Il  Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
          corrispondere alla societa' Trenitalia S.p.a., alle singole
          scadenze, le somme spettanti.
              2.  Per  i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori
          di  interesse  nazionale  da  sottoporre  al  regime  degli
          obblighi  di servizio pubblico, con particolare riferimento
          al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi
          di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie
          che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma
          4,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          provvede,  allo  scopo  di incentivare il superamento degli
          assetti   monopolistici   e  di  introdurre  condizioni  di
          concorrenzialita'  dei servizi stessi, ad avviare procedure
          concorsuali  per  la  scelta  delle imprese ferroviarie per
          l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti
          con  il  decreto  legislativo  19 novembre  1997, n. 422, e
          successive modificazioni.
              3.  Fino  alla definitiva individuazione dei servizi di
          cui  al  comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui
          al  medesimo  comma,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre
          2005,  al  fine  di garantire la continuita' del servizio e
          tenuto   conto  degli  attuali  assetti  del  mercato,  con
          contratto   di  servizio,  da  stipulare  con  la  societa'
          Trenitalia  S.p.a.  sono  definiti gli obblighi di servizio
          pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le
          compensazioni  spettanti  alla medesima societa' in ragione
          degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
              4.  Nel  quadro  della  liberalizzazione  del trasporto
          ferroviario  il  Governo,  su  proposta  del Ministro delle
          infrastrutture  e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui
          al  comma 5  del  presente  articolo,  nonche'  la  materia
          relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
          e  a  criteri  e  modalita' per l'erogazione della connessa
          contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
          regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
          legge, con esso incompatibili.
              5.  Alle  imprese che si impegnano contrattualmente per
          un  triennio  con  il  Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  e  con  un'impresa  ferroviaria  a realizzare un
          quantitativo  minimo  annuo  di treni completi di trasporto
          combinato   o  di  merci  pericolose,  e'  riconosciuto  un
          contributo  in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
          territorio  italiano  nel  triennio  2004-2006.  Qualora  a
          consuntivo  l'impegno  contrattuale  non  venga onorato per
          almeno  il  90  per  cento,  il  diritto  di  percepire  il
          contributo  decade automaticamente. Per trasporto combinato
          si  intende  il  trasporto  merci  per  cui l'autocarro, il
          rimorchio,   il   semirimorchio  con  o  senza  il  veicolo
          trattore,  la  cassa  mobile o il contenitore effettuano la
          parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
          parte  per  ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
          ferroviario   di   merci   pericolose,   anche   in   carri
          tradizionali,   si   intende   il   trasporto  delle  merci
          classificate   dal   regolamento   internazionale   per  il
          trasporto   di   merci  pericolose  (RID).  La  misura  del
          contributo  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  in  funzione  del limite
          massimo  di  risorse  a  tale scopo attribuite ai sensi del
          comma 6.
              6.  Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo  per  la contribuzione agli investimenti
          per  lo  sviluppo  del  trasporto  merci  per ferrovia, con
          particolare  riferimento  al trasporto combinato e di merci
          pericolose   ed   agli   investimenti   per  le  autostrade
          viaggianti»,  per  il  quale  sono  autorizzati  limiti  di
          impegno  quindicennali  di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
          di  5.000.000  di  euro  per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
          euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
          derivanti  da  mutui  o  altre operazioni finanziarie che i
          soggetti   individuati   con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti  sono  autorizzati  ad
          effettuare.  Almeno  il  30 per cento e non oltre il 75 per
          cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
          degli oneri di cui al comma 5.
              7.  Per  il  triennio  2004-2006, il 25 per cento degli
          importi  di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
          ciascuna   annualita'   del  triennio,  e'  finalizzato  al
          rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
          nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
          che  si  impegnano  a sottoscrivere un accordo di programma
          con  i  Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
          di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
          merci.  Per  trasporto combinato si intende il trasporto di
          merci  effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
          trasporto  accompagnato  si  intende il trasporto di merci,
          caricate  su  veicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci su
          strada, mediante carri ferroviari speciali.
              8.  A  valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei  trasporti  puo'  affidare
          incarichi  di studio e di consulenza per elaborare studi di
          settore a supporto della definizione degli interventi dello
          Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza
          tecnica per la gestione delle relative procedure.
              9.  Il  comma  2  dell'art. 145 della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
          per  le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.  8,  comma 6-bis, del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
          modificazioni,   previa   integrazione   degli  accordi  di
          programma  sottoscritti  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
          medesimo  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e
          ratificati con decreto del Presidente del del Consiglio dei
          Ministri   16 novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
          2000,   sono   trasferite   alle  regioni  territorialmente
          competenti,  con  le modalita' di cui all'art. 8, commna 4,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  422  del  1997. Alla
          realizzazione  degli interventi funzionali al potenziamento
          delle  infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
          e  Ferrara-Suzzara,  coerentemente ai programmi di utilizzo
          delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
          ed  internazionale,  si  provvedera'  attraverso una intesa
          generale  quadro,  con  la  quale  saranno  individuate  le
          risorse necessarie.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 6,
          pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
          l'anno  2003  e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei
          trasporti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 131, comma 1, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001):
              «Art.   131   (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          ferroviario  e  di  applicazione della normativa vigente in
          materia  di  appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
          il  contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
          delle  attivita'  di trasporto ferroviario, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
          autorizzatori   ai   soggetti  in  possesso  dei  requisiti
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          16 marzo  1999,  n.  146, anche in deroga a quanto disposto
          dagli  articoli 1,  comma  1,  lettera  a),  e  3, comma 1,
          lettera   a),   del   medesimo  decreto,  a  condizione  di
          reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
          all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  e  le  aziende in
          concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
          l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
          articoli 14  e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.   359,   si   applicano   per   la   parte   concernente
          l'infrastruttura  ferroviaria  e  cessano  di applicarsi al
          trasporto  ferroviario.  La  societa'  Ferrovie dello Stato
          S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1-bis, comma 2, del
          decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 aprile 2003, n. 62, recante:
          «Misure  urgenti  per  il  finanziamento  di interventi nei
          territori  colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione
          delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge
          1° agosto   2002,  n.  166.  Disposizioni  urgenti  per  il
          superamento di situazioni di emergenza ambientale»:
              «2. All'art.  38,  comma  5, primo periodo, della legge
          1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004"
          sono   sostituite   dalle  seguenti:  "nel  triennio  2003-
          2005".».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga dei
          termini previsti da disposizioni legislative»:
              «Art.  7  (Interventi  per incrementare il trasporto di
          merci  per  ferrovia).  -  1.  All'art.  38, comma 5, primo
          periodo,   della   legge   1° agosto  2002,  n.  166,  come
          modificato  dall'art.  1-bis,  comma 2, del decreto-legge 7
          febbraio  2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 aprile  2003,  n.  62,  le  parole:  "nel triennio
          2003-2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti "nel triennio
          2004-2006".
              Al  comma  7,  primo  periodo, del medesimo art. 38, le
          parole:  "Per  il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle
          seguenti: "Per il triennio 2004-2006".».
              - Il   decreto-legislativo   8  luglio  2003,  n.  188,
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  n.  118/L  del  24 luglio  2003, reca: Attuazione
          delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE  e  2001/14/CE in
          materia ferroviaria».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30 luglio 2004, n. 191, recante: «Interventi urgenti
          per il contenimento della spesa pubblica»:
              «Art.  1 (Interventi correttivi di finanza pubblica). -
          1.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 61, comma 1,
          della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e' ridotta di 150
          milioni  di  euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte
          di  pari  importo  le risorse disponibili, gia' preordinate
          con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   156   dell'8 luglio   2003,  al
          finanziamento  degli  interventi  per  l'attribuzione di un
          ulteriore  contributo  per  le  assunzioni effettuate negli
          ambiti  territoriali  di  cui al comma 10 dell'art. 7 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              2.  Gli  importi  disponibili  derivanti  dalle revoche
          degli  incentivi  alle  imprese,  nonche' dei finanziamenti
          relativi  agli  strumenti  della  programmazione negoziata,
          gia'  disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
          utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
          per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
          procedure  di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992,  n.  488,  nonche' per quelle relative agli strumenti
          della     programmazione    negoziata.    Conseguentemente,
          l'autorizzazione  di spesa destinata al finanziamento degli
          incentivi,  di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
          e'  ridotta  di  750  milioni  di  euro  per  l'anno 2004 e
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 61, comma 1,
          della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, come rifinanziata
          dalla  tabella  D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
          la   parte   relativa   agli  strumenti  di  programmazione
          negoziata  di  cui  all'art.  2,  comma  203,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area
          e  ai  contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
          euro  per  l'anno  2004.  Le  predette somme sono prelevate
          dalla  contabilita'  speciale  n.  1726  intestata al Fondo
          innovazione  tecnologica per essere versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Per l'anno 2004 le erogazioni alle
          imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
          comma   2,  del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
          all'art.  2,  comma 203,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  alla  legge  1° marzo  1986,  n.  64, e alla legge 17
          febbraio  1982,  n.  46,  non  possono  superare  l'importo
          complessivo  di  euro  1.700  milioni; ai fini del relativo
          monitoraggio   il   Ministero  delle  attivita'  produttive
          comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze i pagamenti effettuati.
              3.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 61 della
          legge  27 dicembre  2002,  n. 289, relativa al Fondo per le
          aree  sottoutilizzate,  come  rideterminata  ai sensi delle
          tabelle  D  ed  F  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
          ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
              4.  All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          succesive   modificazioni,   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nella  rubrica  sono  soppresse  le  parole:  "che
          abbiano rilevanza nazionale";
                b) al  comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza
          nazionale";
                c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
              «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
          convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1, ovvero ne
          utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
          massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
          del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
          n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
          presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
          ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
          anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
          comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
          strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
          per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
          dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
          effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel comma 3.".
              5.   Dopo  l'art.  198  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo   18 agosto   2000,  n.  267,  e'  inserito  il
          seguente:
              "Art.   198-bis   (Comunicazione  del  referto).  -  1.
          Nell'ambito  dei  sistemi  di  controllo di gestione di cui
          agli  articoli 196,  197 e 198, la struttura operativa alla
          quale  e'  assegnata  la funzione del controllo di gestione
          fornisce  la  conclusione del predetto controllo, oltre che
          agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
          di  quanto  previsto  dall'art.  198,  anche alla Corte dei
          conti.".
              6.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
          autorizzazioni  di  spesa  e  di spese discrezionali di cui
          alla   allegata   Tabella   n.   1,  per  gli  importi  ivi
          distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
          flessibilita'   del   bilancio,  resta  comunque  ferma  la
          possibilita'  di  disporre variazioni compensative ai sensi
          della  vigente  normativa  e,  in particolare, dell'art. 2,
          comma  4-quinquies,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e
          successive  modifiche,  dell'art.  3,  comma 5, del decreto
          legislativo  7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche,
          e  dell'art. 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre
          2003, n. 351.
              7.  I  residui  di  stanziamento  delle  spese in conto
          capitale  del bilancio dello Stato, accertati alla data del
          31 dicembre  2003, con esclusione delle spese relative alla
          Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministero
          dell'interno,  alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione
          allo   sviluppo,   alle   calamita'  naturali,  ad  accordi
          internazionali,      al     federalismo     amministrativo,
          all'informatica  e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti
          del 50 per cento.
              8.  Per  l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
          adeguano  ai principi di cui al presente articolo riducendo
          le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
          aventi  natura  obbligatoria  in misura non inferiore al 30
          per  cento  rispetto  alle previsioni iniziali. Gli importi
          derivanti  da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
          accantonamento   in   apposito   fondo,   fino   a  diversa
          determinazione   da   adottare  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
          comunque,   alle  spese  dipendenti  dalla  prestazione  di
          servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
              9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  escluse le
          universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
          equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
          a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
          superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
          2001  e  2002,  ridotta  del 15 per cento. L'affidamento di
          incarichi  di  studio  o di ricerca, ovvero di consulenze a
          soggetti  estranei  all'amministrazione  in  materia  e per
          oggetti   rientranti   nelle   competenze  della  struttura
          burocratica  dell'ente,  deve essere adeguatamente motivato
          ed  e'  possibile  soltanto  nei  casi previsti dalla legge
          ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
          preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
          organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
          responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
          delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
          pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
          ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
          sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
          disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
          organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
          ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
          dell'art.  18  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
          restando  l'invarianza della spesa complessiva gravante sul
          bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i
          centri   di  responsabilita'  amministrativa  afferenti  ai
          Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
          presente  comma  puo'  essere  superato in casi eccezionali
          previa  adozione  di un motivato provvedimento da parte del
          Ministro competente.
              10.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, per missioni
          all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e
          convegni,  deve  essere  non  superiore  alla  spesa  annua
          mediamente  sostenuta  negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
          del  15  per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, in
          violazione  della  disposizione contenuta nel primo periodo
          del  presente  comma  costituiscono illecito disciplinare e
          determinano   responsabilita'   erariale.   Gli  organi  di
          controllo  e  gli  organi  di  revisione  di  ciascun  ente
          vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il
          limite  di  spesa  stabilito dal presente comma puo' essere
          superato   in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un
          motivato  provvedimento  adottato  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione,  da  comunicare  preventivamente agli
          organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
              11.  In  coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
          intermedi  previste  dal  presente  articolo, ai fini della
          tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica, ciascuna
          regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
          comune   con   popolazione   superiore   a  5.000  abitanti
          concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
          pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa
          per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
          dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
          dell'utente,  sostenuta  nell'anno  2004  non sia superiore
          alla  spesa  annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
          al  2003,  ridotta  del  10  per  cento.  Tale riduzione si
          applica  anche  alla spesa per missioni all'estero e per il
          funzionamento  di  uffici all'estero, nonche' alle spese di
          rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni  ed alla
          spesa  per  studi  ed  incarichi  di consulenza conferiti a
          soggetti  estranei  all'amministrazione,  inclusi quelli ad
          alto  contenuto  di professionalita' conferiti ai sensi del
          comma   6   dell'art.  110  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo   18 agosto  2000,  n.  267.  Si  applicano  il
          secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo
          del  comma  9,  nonche'  il  secondo, il terzo ed il quarto
          periodo  del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che
          hanno  rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004,
          gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita'
          interno,  la  riduzione del 10 per cento non si applica con
          riferimento  alle spese che siano gia' state impegnate alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              12. (Omissis).
              13.  All'art.  4,  comma  177,  della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350,  dopo  le parole: "sono da intendere", sono
          inserite  le  seguenti: "come contributo pluriennale per la
          realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
          il   trasporto   delle  merci  con  modalita'  alternative,
          includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
          dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".».
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          14 marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
          del   16 luglio   2001,  reca  «Nuovo  piano  generale  dei
          trasporti e della logistica».
              - La   Direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   del   18 marzo  1999,  reca  «Risanamento  delle
          Ferrovie  dello  Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 113 del 17 maggio 1999.
              - La   Direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  in data 30 gennaio 1997, reca «Linee guida per il
          risanamento dell'azienda F.S.».
              - Il  Trattato  sull'Unione  europea  reca  tra l'altro
          disposizioni  in  materia di politica dei trasporti (Titolo
          V)  e  in  materia  di  norme comunitarie sulla concorrenza
          (Titolo VI - Capo I).
              - La  decisione  della Commissione europea C(2003) 4538
          del  10 dicembre  2003,  approva il piano di incentivazione
          per  il  trasporto  merci  per  ferrovia di cui all'art. 38
          della  legge  n. 166/2002, ai sensi del regolamento (CE) n.
          659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante «Modalita'
          di  applicazione  dell'art.  93 del trattato CE» pubblicato
          della G.U.C.E. 24 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il
          16 aprile 1999.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  2  (Compiti).  -  1.  Al  fine  di  garantire la
          partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
          interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
          Conferenza Stato-regioni:
                a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
                b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
                c) nel   rispetto   delle   competenze  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica, promuove
          il  coordinamento  della programmazione statale e regionale
          ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti e
          soggetti,  anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
          di   pubblico   interesse   aventi   rilevanza  nell'ambito
          territoriale  delle  regioni  e  delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                d) acquisisce   le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
                e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il
          Governo,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
                f) fermo  quanto  previsto  dagli  statuti speciali e
          dalle  relative  norme  di  attuazione, determina, nei casi
          previsti  dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione delle
          risorse  finanziarie  che  la  legge assegna alle regioni e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
          di perequazione;
                g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti
          dalla legge;
                h) formula  inviti  e proposte nei confronti di altri
          organi  dello  Stato,  di  enti  pubblici o altri soggetti,
          anche   privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi  di
          pubblico interesse;
                i) nomina,   nei   casi   previsti   dalla  legge,  i
          responsabili  di enti ed organismi che svolgono attivita' o
          prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
          concorrenti  tra  Governo,  regioni  e province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                l) approva   gli   schemi  di  convenzione  tipo  per
          l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici
          statali e regionali.
              2.   Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del  Governo,
          l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
          e  di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
          f),  g)  ed  i)  del  comma  1  e'  espresso. quando non e'
          raggiunta  l'unanimita',  dalla  maggioranza dei presidenti
          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
          Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
          assessori  da  essi delegati a rappresentarli nella singola
          seduta.
              3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              4.   La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
          interesse  regionale  che  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  ritiene  opportuno sottoporre al suo esame, anche
          su  richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          dichiara   che   ragioni   di  urgenza  non  consentono  la
          consultazione  preventiva,  la  Conferenza Stato-regioni e'
          consultata  successivamente  ed  il Governo tiene conto dei
          suoi pareri:
                a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge
          o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
                b) in  sede  di  esame  definitivo  degli  schemi  di
          decreto  legislativo sottoposti al parere delle commissioni
          parlamentari.
              6.   Quando   il  parere  concerne  provvedimenti  gia'
          adottati  in  via  definitiva,  la Conferenza Stato-regioni
          puo'   chiedere   che   il   Governo   lo  valuti  ai  fini
          dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
              7.  La  Conferenza  Stato-regioni  valuta gli obiettivi
          conseguiti  ed  i risultati raggiunti, con riferimento agli
          atti  di  pianificazione  e  di programmazione in ordine ai
          quali si e' pronunciata.
              8.  Con  le  modalita'  di cui al comma 2 la Conferenza
          Stato-regioni delibera, altresi':
                a) gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  dei
          percorsi  diagnostici  e  terapeutici in ambito locale e le
          misure   da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
          protocolli  relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
          sanitario  che  si  discosti dal percorso diagnostico senza
          giustificato  motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                b) i   protocolli   di   intesa   dei   progetti   di
          sperimentazione  gestionali individuati, ai sensi dell'art.
          9-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
                c) gli   atti   di   competenza   degli  organismi  a
          composizione   mista   Stato-regioni   soppressi  ai  sensi
          dell'art. 7.
              9.  La  Conferenza  Stato-regioni  esprime intesa sulla
          proposta,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3,  del  decreto
          legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  del Ministro della
          sanita'  di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
          regionali.».