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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15

((Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale)).

note: Entrata in vigore del decret: 9-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2003, n. 62 (in G.U. 09/04/2003, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2003)
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Testo in vigore dal:  10-4-2003
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Art. 1-bis

((
1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".
2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005".
3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005"
))