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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2004, n. 335

Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal: 2-3-2005
al: 18-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2002/6/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle  formalita'  di  dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza  da  porti  degli  Stati  membri
della Comunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge  23  ottobre
1992, n. 421; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri  e  della
giustizia; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Convenzione FAL dell'IMO: la Convenzione  sulla  facilitazione
nel  traffico  marittimo  internazionale  adottata  dalla  Conferenza
internazionale  sulla  facilitazione  dei  viaggi  e  dei   trasporti
marittimi il 9 aprile 1965; 
    b) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per  acqua,
anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro  scopo,  ai
sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione; 
    c) provviste di bordo: le  merci  diverse  dalle  attrezzature  e
dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della
nave,  tra  cui  merci  in  vendita  ai  passeggeri   e   ai   membri
dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti; 
    d) attrezzature della nave: i beni mobili non di consumo, diversi
dalle parti di ricambio, destinati ad  essere  usati  a  bordo  della
nave, tra cui accessori quali scialuppe di  salvataggio,  dispositivi
salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili; 
    e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la
sostituzione, destinate ad essere  integrate  nella  struttura  della
nave che le trasporta; 
    f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli  oggetti
di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti
all'equipaggio e trasportati sulla nave; 
    g)  equipaggio:  l'insieme  delle  persone  iscritte  nel   ruolo
dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il  viaggio  mansioni
operative o il servizio di bordo. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  ii  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
          n.   306,   (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee, legge Comunitaria 2003), cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economa  e  delle  finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
                                                          «Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
              2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27   luglio   1976,   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi.
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.».
              -  La direttiva 2002/6/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
          del 9 marzo 2002.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa».
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, 421».
              -  L'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421  (Delega al Governo per la realizzazione e la revisione
          delle discipline in materia di sanita' di pubblico impiego,
          di previdenza e di finanza territoriale), cosi' recita:
              «Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
                a) prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati  al  perseguimento  degli  interessi generali cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti  di  cui  agli  articoli 1,  primo  comma, e 26, primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto  la  disciplina  del  diritto civile e siano regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina  transitoria  idonea  ad  assicurare la graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere    nuove    forme    di    partecipazione   delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
                b) prevedere  criteri  di  rappresentativita' ai fini
          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili
          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
                c) prevedere   l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
                  1)   le  responsabilita'  giuridiche  attinenti  ai
          singoli    operatori    nell'espletamento    di   procedure
          amministrative;
                  2)  gli  organi, gli uffici, i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
                  3)  i principi fondamentali di organizzazione degli
          uffici;
                  4)  i  procedimenti  di  selezione per l'accesso al
          lavoro e di avviamento al lavoro;
                  5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
                  6)  la  garanzia  della  liberta' di insegnamento e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
                  7)  la  disciplina  della  responsabilita'  e delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
                d) prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
                e) mantenere   la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,   al   personale   delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia;
                f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
                g) prevedere:
                  1)  la  separazione  tra  i  compiti  di  direzione
          politica    e    quelli    di   direzione   amministrativa;
          l'affidamento  ai  dirigenti,  nell'ambito  delle scelte di
          programma  degli  obiettivi  e  delle direttive fissate dal
          titolare  dell'organo,  di autonomi poteri di direzione, di
          vigilanza  e  di  controllo,  in particolare la gestione di
          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee
          tecniche  di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
                  2)  la  verifica  dei  risultati  mediante appositi
          nuclei  di  valutazione composti da dirigenti generali e da
          esperti,   ovvero   attraverso  convenzioni  con  organismi
          pubblici   o   privati   particolarmente   qualificati  nel
          controllo di gestione;
                  3)  la  mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
                  4)  i  tempi e i modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
                  5)  una  apposita,  separata area di contrattazione
          per  il  personale  dirigenziale non compreso nella lettera
          e),    cui    partecipano   le   confederazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  le
          organizzazioni    sindacali   del   personale   interessato
          maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale,
          assicurando  un  adeguato  riconoscimento  delle specifiche
          tipologie  professionali;  la  definizione delle qualifiche
          dirigenziali  e  delle relative attribuzioni; l'istituzione
          di  un'area  di  contrattazione  per  la  dirigenza medica,
          stabilendo   che  la  relativa  delegazione  sindacale  sia
          composta  da  rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale;
                h)  prevedere  procedure  di contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando.  altresi'  la  composizione  degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
                i)  prevedere  che la struttura della contrattazione,
          le  aree  di  contrattazione  e  il  rapporto tra i diversi
          livelli  siano  definiti in coerenza con quelli del settore
          privato;
                l)  definire  procedure  e  sistemi  di controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.   412,  operi,  su  richiesta  del
          Presidente    del    Consiglio   dei   Ministri   o   delle
          organizzazioni    sindacali,    nell'ambito    dell'attuale
          dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
          quelli   affidatigli   dal   citato  art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
          costi  del  lavoro  pubblico  sulla  base delle rilevazioni
          effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto
          nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
          di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la Ragioneria
          generale dello Stato;
                m) prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
                n) prevedere   che,   con   riferimento   al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'art.  2103  del  codice  civile,
          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;
                o) procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono   automatismi   che  influenzano  il  trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
                p) prevedere   che   qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei  mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
                q) Omissis;
                r) prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione, ecscludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre l988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
                s) prevedere  che,  fatte  salve  le  disposizioni di
          leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
          di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
                t) prevedere   una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad  eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'   la   possibilita',   in   determinati  casi,  di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psicoattitudinali  avvalendosi  di  sistemi  automatizzati;
          prevedere   altresi'   il   decentramento   delle  sedi  di
          svolgimento dei concorsi;
                u) prevedere  per  le  categorie  protette  di cui al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
                v) al  fine  di  assicurare  una  migliore efficienza
          degli   uffici  e  delle  strutture  delle  amministrazioni
          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili
          esigenze    funzionali,    prevedere   che   il   personale
          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere
          utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
          per   lo   svolgimento   di  mansioni  relative  a  profili
          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente
          inferiore;
                z) prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
                aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
                bb)  prevedere  norme dirette alla riduzione graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
                cc)   prevedere   che   le   dotazioni  dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.   14   della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
                dd)  procedere alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli  di  studio  ove il docente riprenda servizio dopo il
          30 aprile  ed  a  seguito  di  un  periodo  di  assenza non
          inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a
          garanzia  della  continuita' didattica e i docenti di ruolo
          che  non  riprendano  servizio  nella  propria  classe sono
          impiegati  per  supplenze  o  per  lo  svolgimento di altri
          compiti;
                ee)    procedere    alla    revisione,    nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente   di   ruolo,   dei   criteri   di  costituzione  e
          funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici, al fine di
          realizzare   obiettivi   di   accelerazione,  efficienza  e
          contenimento  complessivo  della  spesa  nello  svolgimento
          delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu' razionale
          accorpamento   delle  classi  di  concorso  ed  il  maggior
          decentramento  possibile  delle  sedi  di esame, nonche' un
          piu'  frequente  ricorso  alla  scelta dei componenti delle
          commissioni   fra  il  personale  docente  e  direttivo  in
          quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986 pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
          modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso  ai
          componenti  delle  commissioni  stesse nei casi in cui essi
          non  optino  per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
          corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
          una   adeguata   economia  di  spesa  rispetto  agli  oneri
          eventualmente   da   sostenere   per  la  sostituzione  del
          personale esonerato dal servizio di insegnamento;
                ff)    procedere    alla    revisione,    nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente  di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
          fine   di   subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di
          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di posti e, per
          quanto   riguarda   le  accademie  ed  i  conservatori,  di
          subordinarne  lo  svolgimento  ad  una previa selezione per
          soli titoli;
                gg)   prevedere   l'individuazione  di  parametri  di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
                hh)  prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
                ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della 7 agosto 1990, n. 241;
                ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
                mm)   al  fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
              2.  Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
              3.  Restano  salve  per  la Valle d'Aosta le competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
              5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui  al  comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1993.».