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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 1 dicembre 2004, n. 329

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/2/2005
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Testo in vigore dal: 12-2-2005
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Sentito il Ministro della salute;
  Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento
per  l'esecuzione  del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e,
in  particolare,  il  Titolo  I, concernete «Norme per la prevenzione
contro   gli  infortuni  derivanti  dalla  installazione  ed  uso  di
generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di
vapore e di gas»;
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  21 maggio  1974,  recante «Norme
integrative  del  regolamento  approvato  con regio decreto 12 maggio
1927,  n.  824,  e  disposizioni  per l'esonero da alcune verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione»;
  Visto  l'articolo 241  del  decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile  1955,  n.  547, concernente norme per la prevenzione degli
infortuni;
  Visto  il  regolamento  di  cui al decreto del Ministero del lavoro
1° dicembre  1975,  concernente  norme  di  sicurezza  per apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio  Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7,
14, 20, 23, 24 e 72;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1982,  n. 390 convertito, con
modificazioni,  nella  legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle
funzioni  prevenzionali ed omologative dell'Unita' Sanitarie Locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
«Attuazione  delle  Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655
CEE,  n.  89/656  CEE,  n.  90/269  CEE, n. 90/394 CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 1996, n. 242, concernente
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 93, recante
«Attuazione  della  Direttiva  97/23  CE in materia di attrezzature a
pressione» e, in particolare, l'articolo 19;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
  Espletata  la procedura di informazione prevista dalla direttiva n.
98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle
attrezzature  a  pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto
legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti
oggetti:
    a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
    b) i  generatori  di  vapor  d'acqua  o di acqua surriscaldata, i
recipienti  in  pressione  di  vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti  o  disciolti  o  vapori  diversi  dal vapor d'acqua e gli
impianti  funzionanti  con liquidi caldi sotto pressione preesistenti
alla  data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per
la   prevenzione   e   sicurezza   sul  lavoro  (ISPESL)  secondo  la
legislazione  vigente  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
decreto legislativo n. 93/2000;
    c) gli  apparecchi  semplici a pressione disciplinati dal decreto
legislativo  27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
    d) i  recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e
gas,  preesistenti  e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio
2002,   non   sottoposti  ad  alcuna  omologazione  nazionale  e  non
rientranti  nelle  condizioni di esclusione del presente regolamento,
da  classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto
legislativo n. 93/2000;
  2.  Le  disposizioni  di  cui al presente regolamento riguardano le
seguenti verifiche:
    a) verifiche  di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»,
riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti
ed  assemblati  negli  impianti  dagli  utilizzatori,  finalizzate al
controllo  del  funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli
insiemi;
    b) verifiche  periodiche, verifiche da effettuare successivamente
alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di
tempo predeterminati;
    c) verifiche   di   riqualificazione   periodica,   verifiche  da
effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a
pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
    d) verifiche di riparazione o modifica.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione
          del  regolamento  per la esecuzione del regio decreto-legge
          9 luglio   1926,   n.   133l),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185, e convertito in legge con
          modificazioni  dalla  legge  16 giugno  1927,  n. 1132, che
          costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della
          combustione»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 luglio 1927, n. 152.
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  21  maggio 1974 (Norme integrative del
          regolamento  approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.
          824),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 10 luglio
          1974, n. 179;
              -   L'art.   241   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro)  pubblicato  sul supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158,
          e' il seguente:
              «Art.  241  (Requisiti  di resistenza e di idoneita). -
          Gli  impianti,  le  parti  di  impianto,  gli apparecchi, i
          recipienti  e le tubazioni soggetti a pressione di liquidi,
          gas  o  vapori,  i quali siano comunque esclusi o esonerati
          dalla  applicazione delle norme di sicurezza previste dalle
          leggi  e  dai regolamenti speciali concernenti gli impianti
          ed  i  recipienti  soggetti a pressione, devono possedere i
          necessari  requisiti  di  resistenza e di idoneita' all'uso
          cui sono destinati.».
              -  Il decreto del Ministero del lavoro 1° dicembre 1975
          (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi
          sotto  pressione),  e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1976, n. 33.
              -  Gli  articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72, della legge
          23   dicembre  1978,  n.  833,  «Istituzione  del  servizio
          sanitario   nazionale»,   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario,
          sono i seguenti:
              «Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) i   rapporti   internazionali   e   la  profilassi
          internazionale,  marittima,  aerea e di frontiera, anche in
          materia  veterinaria;  l'assistenza  sanitaria ai cittadini
          italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
          ed  agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
          impegni  internazionali,  avvalendosi  dei presidi sanitari
          esistenti;
                b) la   profilassi   delle   malattie   infettive   e
          diffusive,  per  le  quali  siano  imposte  la vaccinazione
          obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi
          contro le epidemie e le epizoozie;
                c) la  produzione,  la  registrazione, la ricerca, la
          sperimentazione,  il commercio e l'informazione concernenti
          i   prodotti   chimici   usati  in  medicina,  i  preparati
          farmaceutici,   i   preparati   galenici,   le  specialita'
          medicinali,  i  vaccini,  gli  immunomodulatori cellulari e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati,  i  presidi  sanitari e medico-chirurgici ed i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario;
                d) la  coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
          l'impiego,   il   commercio  all'ingrosso,  l'esportazione,
          l'importazione,  il  transito,  l'acquisto, la vendita e la
          detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
          per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
          22 dicembre 1975, n. 685;
                e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
          prodotti  dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
          la cosmesi;
                f) l'elencazione  e la determinazione delle modalita'
          di  impiego  degli  additivi e dei coloranti permessi nella
          lavorazione   degli   alimenti  e  delle  bevande  e  nella
          produzione  degli  oggetti  d'uso personale e domestico; la
          determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
          materiali   e   dei  recipienti  destinati  a  contenere  e
          conservare  sostanze  alimentari  e  bevande, nonche' degli
          oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
          alimentari;
                g) gli standars dei prodotti industriali;
                h) la  determinazione  di  indici  di  qualita'  e di
          salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
                i) la  produzione,  la  registrazione, il commercio e
          l'impiego  delle sostanze chimiche e delle forme di energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
                k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
          termoelettrica  e nucleare e sulla produzione, il commercio
          e l'impiego delle sostanze radioattive;
                l)   il  prelievo  di  parti  di  cadavere,  la  loro
          utilizzazione  e  il trapianto di organi limitatamente alle
          funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
                m) la   disciplina   generale   del  lavoro  e  della
          produzione  ai  fini  della prevenzione degli infortuni sul
          lavoro e delle malattie professionali;
                n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
          personali di protezione;
                o) l'Istituto  superiore di sanita', secondo le norme
          di  cui  alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
          legge;
                p) l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza  del  lavoro  secondo  le  norme  previste  dalla
          presente legge;
                q)  la fissazione dei requisiti per la determinazione
          dei  profili  professionali  degli  operatori  sanitari; le
          disposizioni  generali  per  la durata e la conclusione dei
          corsi;   la  determinazione  dei  requisiti  necessari  per
          l'ammissione   alle   scuole,  nonche'  dei  requisiti  per
          l'esercizio   delle   professioni   mediche   e   sanitarie
          ausiliarie;
                r)  il  riconoscimento e la equiparazione dei servizi
          sanitari  prestati  in  Italia e all'estero dagli operatori
          sanitari  ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
          nei concorsi stessi;
                s) gli ordini e i collegi professionali;
                t) il  riconoscimento  delle  proprieta' terapeutiche
          delle  acque  minerali  e termali e la pubblicita' relativa
          alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
                u) la   individuazione  delle  malattie  infettive  e
          diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale,  sono  disposti  l'obbligo di abbattimento e, se
          del  caso,  la distruzione degli animali infetti o sospetti
          di  infezione  o di contaminazione; la determinazione degli
          interventi  obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi; le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli    additivi    e    delle    sostanze    minerali   e
          chimico-industriali       nei       prodotti      destinati
          all'alimentazione  zootecnica, nonche' quelle relative alla
          produzione   e  la  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti;
                v) l'organizzazione sanitaria militare;
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.».
              «Art. 7 (Funzioni delegate alle regioni). - E' delegato
          alle  regioni  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          concernenti:
                a) la   profilassi   delle   malattie   infettive   e
          diffusive, di cui al precedente art. 6, lettera b);
                b) l'attuazione     degli     adempimenti    disposti
          dall'autorita'  sanitaria statale ai sensi della lettera u)
          del precedente art. 6;
                c) i    controlli   della   produzione,   detenzione,
          commercio  e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
          pericolose;
                d) il   controllo   dell'idoneita'   dei   locali  ed
          attrezzature  per il commercio e il deposito delle sostanze
          radioattive   naturali   ed  artificiali  e  di  apparecchi
          generatori  di  radiazioni  ionizzanti;  il controllo sulla
          radioattivita' ambientale;
                e) i  controlli  sulla produzione e sul commercio dei
          prodotti  dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
          la cosmesi.
              Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e
          vaccini  necessari  per le vaccinazioni obbligato e in base
          ad un programma concordato con il Ministero della sanita'.
              Il  Ministero  della  sanita'  provvede, se necessario,
          alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri,
          di  vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
          non  ricorrente,  da  destinare  alle  regioni per esigenze
          particolari  di profilassi e cura delle malattie infettive,
          diffusive e parassitarie.
              Le  regioni  esercitano  le funzioni delegate di cui al
          presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
              In  relazione  alle funzioni esercitate dagli uffici di
          sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera e dagli uffici
          veterinari  di confine, di porto e di aeroporto, il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  un  anno dall'entrata in
          vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  per
          ristrutturare  e  potenziare i relativi uffici nel rispetto
          dei seguenti criteri:
                a) si  procedera'  ad  una  nuova distribuzione degli
          uffici  nel territorio, anche attraverso la costituzione di
          nuovi  uffici,  in  modo  da  attuare il piu' efficiente ed
          ampio decentramento delle funzioni;
                b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni
          organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C
          e  D,  allegata  al decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno  1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei
          ruoli  delle  carriere  direttive,  di concetto, esecutive,
          ausiliarie  e degli operatori, prevedendo, per la copertura
          dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
              L'esercizio  della delega alle regioni, per le funzioni
          indicate  nel  quarto  comma, in deroga all'articolo 34 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.».
              «Art.   14   (Unita'   sanitarie  locali).  -  L'ambito
          territoriale  di  attivita'  di  ciascuna  unita' sanitaria
          locale  e'  delimitato  in  base a gruppi di popolazione di
          regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto
          delle  caratteristiche  geomorfologiche  e socio-economiche
          della zona.
              Nel   caso   di   aree  a  popolazione  particolarmente
          concentrata  o  sparsa  e  anche  al  fine di consentire la
          coincidenza  con  un  territorio  comunale  adeguato,  sono
          consentiti limiti piu' elevati o, in casi particolari, piu'
          ristretti.
              Nell'ambito    delle   proprie   competenze,   l'unita'
          sanitaria locale provvede in particolare:
                a) all'educazione sanitaria;
                b) (omissis);
                c) alla  prevenzione  individuale  e collettiva delle
          malattie fisiche e psichiche;
                d) alla   protezione   sanitaria   materno-infantile,
          all'assistenza  pediatrica  e  alla tutela del diritto alla
          procreazione cosciente e responsabile;
                e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di
          istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
                f) all'igiene  e  medicina  del  lavoro, nonche' alla
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro e delle malattie
          professionali;
                g) alla  medicina dello sport e alla tutela sanitaria
          delle attivita' sportive;
                h) all'assistenza  medico-generica e infermieristica,
          domiciliare e ambulatoriale;
                i) all'assistenza        medico-specialistica       e
          infermieristica,   ambulatoriale   e  domiciliare,  per  le
          malattie fisiche e psichiche;
                l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche
          e psichiche;
                m) alla riabilitazione;
                n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle
          farmacie;
                o) all'igiene    della    produzione,    lavorazione,
          distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
                p) alla  profilassi  e alla polizia veterinaria; alla
          ispezione   e  alla  vigilanza  veterinaria  sugli  animali
          destinati   ad   alimentazione  umana,  sugli  impianti  di
          macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine
          animale,  sull'alimentazione  zootecnica  e  sulle malattie
          trasmissibili  dagli  animali all'uomo, sulla riproduzione,
          allevamento   e   sanita'   animale,  sui  farmaci  di  uso
          veterinario;
                q)  agli  accertamenti, alle certificazioni ed a ogni
          altra   prestazione  medico-legale  spettanti  al  servizio
          sanitario  nazionale,  con esclusione di quelle relative ai
          servizi di cui alla lettera z) dell'art. 6.».
              «Art.  20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di
          prevenzione comprendono:
                a) la  individuazione, l'accertamento ed il controllo
          dei   fattori   di   nocivita',   di   pericolosita'  e  di
          deterioramento  negli  ambienti  [di  vita e] di lavoro, in
          applicazione  delle  norme di legge vigenti in materia e al
          fine   di   garantire   il   rispetto  dei  limiti  massimi
          inderogabili  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
          al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
          dell'art.  27;  i  predetti  compiti  sono realizzati anche
          mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
          di   protezione   prodotti,  installati  o  utilizzati  nel
          territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
          funzioni definite dall'art. 14;
                b)   la   comunicazione   dei  dati  accertati  e  la
          diffusione  della loro conoscenza, anche a livello di luogo
          di  lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che
          tramite  gli  organi  del  decentramento  comunale, ai fini
          anche  di una corretta gestione degli strumenti informativi
          di   cui   al  successivo  art.  27,  e  le  rappresentanze
          sindacali;
                c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione
          dei  fattori  di  rischio ed al risanamento di ambienti [di
          vita  e]  di  lavoro,  in applicazione delle norme di legge
          vigenti  in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
          ai  sensi  del  primo  comma,  lettere a), b), c), d) ed e)
          dell'art. 7;
                d) la  formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
          per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
          produttivo  e  le  loro caratteristiche tossicologiche ed i
          possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
                e) la  profilassi  degli  eventi  morbosi, attraverso
          l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
                f) la  verifica,  secondo le modalita' previste dalle
          leggi  e  dai  regolamenti,  della compatibilita' dei piani
          urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
          attivita'  produttive  in  genere con le esigenze di tutela
          dell'ambiente  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  e di
          difesa  della  salute  della  popolazione  e dei lavoratori
          interessati.
              Nell'esercizio  delle  funzioni  ad esse attribuite per
          l'attivita'  di  prevenzione  le  unita'  sanitarie locali,
          garantendo  per quanto alla lettera d) del precedente comma
          la  tutela  del  segreto  industriale,  si  avvalgono degli
          operatori  sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi
          specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
          degli  operatori  che,  nell'ambito  delle  loro competenze
          tecniche  e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
          cura e riabilitazione.
              Gli   interventi   di   prevenzione  all'interno  degli
          ambienti  di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione
          e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la
          salute  e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
          particolarita'  del  lavoro  e  non  previste da specifiche
          norme  di  legge,  sono  effettuati  sulla base di esigenze
          verificate  congiuntamente  con le rappresentanze sindacali
          ed  il  datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
          contratti   o   accordi  collettivi  applicati  nell'unita'
          produttiva.».
              «Art.  23  (Delega  per  la  istituzione  dell'Istituto
          superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). -
          Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il 31 dicembre
          1979,  su proposta del Ministero della sanita', di concerto
          con  i  Ministri  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          dell'industria,  commercio e artigianato e dell'agricoltura
          e  foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per
          la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza  del  lavoro,  da  porre  alle dipendenze del
          Ministro  della sanita'. Nel suo organo di amministrazione,
          sono   rappresentati   i   Ministeri  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato
          e  dell'agricoltura  e  foreste  ed  i  suoi  programmi  di
          attivita' sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
              L'esercizio  della  delega deve uniformarsi ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare   la   collocazione  dell'Istituto  nel
          servizio   sanitario   nazionale  per  tutte  le  attivita'
          tecnico-scientifiche  e  tutte  le  funzioni consultive che
          riguardano  la  prevenzione  delle malattie professionali e
          degli infortuni sul lavoro;
                b) prevedere     le     attivita'    di    consulenza
          tecnico-scientifica    che   competono   all'Istituto   nei
          confronti  degli  organi  centrali  dello Stato preposti ai
          settori del lavoro e della produzione.
              All'Istituto  sono  affidati  compiti  di  ricerca,  di
          studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro in stretta
          connessione  con  l'evoluzione  tecnologica degli impianti,
          dei   materiali,   delle   attrezzature   e   dei  processi
          produttivi,   nonche'  di  determinazione  dei  criteri  di
          sicurezza  e  dei  relativi  metodi  di rilevazione ai fini
          della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
          di  strumenti  e  di  mezzi  personali  di protezione e dei
          prototipi.
              L'Istituto    svolge,    nell'ambito    delle   proprie
          attribuzioni  istituzionali,  attivita' di consulenza nelle
          materie  di  competenza  dello  Stato  di  cui  all'art. 6,
          lettere  g),  i),  k),  m),  n), della presente legge, e in
          tutte  le materie di competenza dello Stato e collabora con
          le  unita'  sanitarie  locali  tramite  le regioni e con le
          regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le
          informazioni e le consulenze necessarie per l'attivita' dei
          servizi di cui agli articoli 21 e 22.
              Le  modalita'  della  collaborazione  delle regioni con
          l'Istituto  sono  disciplinate  nell'ambito  dell'attivita'
          governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.
          5.
              L'istituto ha facolta' di accedere nei luoghi di lavoro
          per    compiervi    rilevamenti   e   sperimentazioni   per
          l'assolvimento  dei propri compiti istituzionali. L'accesso
          nei  luoghi  di lavoro, e' inoltre consentito, su richiesta
          delle  regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal
          precedente comma.
              L'Istituto   organizza  la  propria  attivita'  secondo
          criteri   di   programmazione.   I   programmi  di  ricerca
          dell'Istituto  relativi  alla  prevenzione delle malattie e
          degli  infortuni  sul lavoro sono predisposti tenendo conto
          degli  obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e
          delle proposte delle regioni.
              L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
          sperimentazione,   opera   in   stretto   collegamento  con
          l'Istituto superiore di sanita' e coordina le sue attivita'
          con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato
          nazionale  per  l'energia  nucleare. Esso si avvale inoltre
          della   collaborazione  degli  istituti  di  ricerca  delle
          universita'  e  di  altre  istituzioni  pubbliche.  Possono
          essere  chiamati  a collaborare all'attuazione dei suddetti
          programmi   istituti   privati   di   riconosciuto   valore
          scientifico.  L'Istituto  cura  altresi' i collegamenti con
          istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
              Le  qualifiche  professionali  del  corpo dei tecnici e
          ricercatori  dell'Istituto e la sua organizzazione interna,
          devono  mirare  a  realizzare l'obiettivo delle unitarieta'
          della    azione    di    prevenzione   nei   suoi   aspetti
          interdisciplinari.  L'Istituto collabora alla formazione ed
          all'aggiornamento    degli   operatori   dei   servizi   di
          prevenzione delle unita' sanitarie locali.
              L'Istituto provvede altresi' ad elaborare i criteri per
          le  norme  di  prevenzione  degli  incendi  interessanti le
          macchine,  gli  impianti  e  le  attrezzature  soggette  ad
          omologazione,  di  concerto  con  i  servizi  di protezione
          civile del Ministero dell'interno.
              Nulla  e'  innovato per quanto concerne le disposizioni
          riguardanti  le  attivita'  connesse con l'impiego pacifico
          dell'energia nucleare.».
              «Art.  24 (Norme in materia di igiene e sicurezza negli
          ambienti  di  lavoro  e  di  vita  e di omologazioni). - Il
          Governo  e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979,
          su  proposta  del Ministro della sanita' con il decreto dei
          Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza
          del  lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro
          e   della   produzione  al  fine  della  prevenzione  degli
          infortuni   sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali,
          nonche'  in materia di omologazioni, unificando e innovando
          la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
          della   produzione   al  fine  di  garantire  la  salute  e
          l'integrita'  fisica  dei  lavoratori,  secondo  i principi
          generali indicati nella presente legge.
              L'esercizio  della  delega deve uniformarsi ai seguenti
          criteri direttivi:
                1)  assicurare  l'unitarieta'  degli  obiettivi della
          sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto
          anche  delle  indicazioni della CEE e degli altri organismi
          internazionali riconosciuti;
                2)  prevedere l'emanazione di norme per assicurare il
          tempestivo  e  costante  aggiornamento  della  normativa ai
          progressi  tecnologici  e  alle  conoscenze derivanti dalla
          esperienza diretta dei lavoratori;
                3)  prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche
          obbligatori,     di    formazione    antinfortunistica    e
          prevenzionale;
                4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e
          di   eta'   per  attivita'  e  lavorazioni  che  presentino
          particolare  rischio, nonche' le cautele alle quali occorre
          attenersi e le relative misure di controllo;
                5)  definire  le  procedure  per  il  controllo delle
          condizioni  ambientali,  per  gli accertamenti preventivi e
          periodici  sullo  stato  di sicurezza nonche' di salute dei
          lavoratori  esposti  a  rischio  e per l'acquisizione delle
          informazioni    epidemiologiche    al   fine   di   seguire
          sistematicamente  l'evoluzione del rapporto salute-ambiente
          di lavoro;
                6) stabilire:
                  a) gli   obblighi   e  le  responsabilita'  per  la
          progettazione,  la  realizzazione, la vendita, il noleggio,
          la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e
          parti   di   macchine   utensili,   apparecchiature  varie,
          attrezzature  di  lavoro  e  di  sicurezza,  dispositivi di
          sicurezza,  mezzi personali di protezione, apparecchiature,
          prodotti  e  mezzi  protettivi  per uso lavorativo ed extra
          lavorativo, anche domestico;
                  b) i criteri e le modalita' per i collaudi e per le
          verifiche  periodiche  dei  prodotti di cui alla precedente
          lettera a);
                7)    stabilire   i   requisiti   ai   quali   devono
          corrispondere  gli ambienti di lavoro al fine di consentire
          l'agibilita',  nonche'  l'obbligo di notifica all'autorita'
          competente  dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
          trasformazione  e di modifica di destinazione di impianti e
          di   edifici   destinati   ad   attivita'  lavorative,  per
          controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
                8)  prevedere  l'obbligo  del  datore  di  lavoro  di
          programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
          rispondente  alle  esigenze  della sicurezza del lavoro, in
          particolare  per  quanto  riguarda  la  dislocazione  degli
          impianti  e  la  determinazione  dei rischi e dei mezzi per
          diminuirli;
                9)  stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di
          garantire  la  osservanza  delle disposizioni in materia di
          sicurezza del lavoro;
                10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare
          per   evitare  l'inquinamento,  sia  interno  che  esterno,
          derivante   da  fattori  di  nocivita'  chimici,  fisici  e
          biologici;
                11)  indicare i criteri e le modalita' per procedere,
          in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione
          dell'attivita'  in  stabilimenti,  cantieri  o reparti o al
          divieto    d'uso    di    impianti,   macchine,   utensili,
          apparecchiature  varie,  attrezzature e prodotti, sino alla
          eliminazione  delle  condizioni  di  nocivita' o di rischio
          accertate;
                12)  determinare  le  modalita'  per  la  produzione,
          l'immissione  sul  mercato  e  l'impiego  di  sostanze e di
          prodotti pericolosi;
                13)  prevedere  disposizioni  particolari per settori
          lavorativi  o per singole lavorazioni che comportino rischi
          specifici;
                14)  stabilire  le  modalita' per la determinazione e
          per   l'aggiornamento  dei  valori-limite  dei  fattori  di
          nocivita'  di  origine  chimica,  fisica e biologica di cui
          all'ultimo  comma  dell'art.  4,  anche  in  relazione alla
          localizzazione degli impianti;
                15)  prevedere  le  norme  transitorie per conseguire
          condizioni  di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti
          e  le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e
          medie  aziende  per facilitare l'adeguamento degli impianti
          ai  requisiti  di  sicurezza e di igiene previsti dal testo
          unico;
                16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi
          della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle
          funzioni  riservate  allo Stato in materia di sicurezza del
          lavoro;
                17)  garantire  il  necessario  coordinamento  fra le
          funzioni  esercitate  dallo Stato e quelle esercitate nella
          materia  dalle  regioni  e dai comuni al fine di assicurare
          unita'  di  indirizzi  ed  omogeneita'  di comportamenti in
          tutto   il  territorio  nazionale  nell'applicazione  delle
          disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
                18) definire per quanto concerne le omologazioni:
                  a) i criteri direttivi, le modalita' e le forme per
          l'omologazione  dei  prototipi  di  serie e degli esemplari
          unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero
          6),   lettera   a),   sulla  base  di  specifiche  tecniche
          predeterminate,   al   fine   di  garantire  le  necessarie
          caratteristiche di sicurezza;
                  b) i   requisiti   costruttivi   dei   prodotti  da
          omologare;
                  c) le procedure e le metodologie per i controlli di
          conformita' dei prodotti al tipo omologato.
              Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
          inosservanza  delle disposizioni contenute nel testo unico,
          da  graduare  in relazione alla gravita' delle violazioni e
          comportanti comunque, nei casi piu' gravi, l'arresto fino a
          sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
              Sono  escluse  dalla  delega  le  norme  in  materia di
          prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
          servizi  ed  impianti  gestiti  dalle ferrovie dello Stato,
          all'esercizio  di servizi ed impianti gestiti dal Ministero
          delle  poste  e  delle telecomunicazioni, all'esercizio dei
          trasporti   terrestri   pubblici   e   all'esercizio  della
          navigazione  marittima,  aerea ed interna; nonche' le norme
          in  materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo
          delle navi mercantili e degli aeromobili.».
              «Art.  72  (Soppressione  dell'Ente  nazionale  per  la
          prevenzione  degli  infortuni  - ENPI - e dell'Associazione
          nazionale per il controllo della combustione - ANCC). - Con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa delibera
          del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei Ministri del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  della  sanita',
          dell'industria,  il commercio e l'artigianato e del tesoro,
          da  emanarsi  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore
          della  presente legge, e' dichiarata l'estinzione dell'Ente
          nazionale  per  la  prevenzione  degli  infortuni  (ENPI) e
          dell'Associazione  (ANCC)  e  ne sono nominati i commissari
          liquidatori.
              Ai  predetti  commissari  liquidatori  sono attribuiti,
          sino  al  31 dicembre  1979, i compiti e le funzioni che la
          legge  29 giugno  1977,  n.  349, attribuisce ai commissari
          liquidatori   degli   enti  mutualistici.  La  liquidazione
          dell'ENPI  e  dello ANCC e' disciplinata ai sensi dell'art.
          77.
              A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni
          svolti    dall'ENPI    e   dalla   ANCC   sono   attribuiti
          rispettivamente  ai  comuni,  alle  regioni  e  agli organi
          centrali  dello  Stato, con riferimento all'attribuzione di
          funzioni  che  nella stessa materia e' disposta dal decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
          dalla  presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto
          superiore  per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro
          sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate
          dall'ENPI  e  dall'ANCC  attribuite  al nuovo Istituto e al
          CNEN.
              A  decorrere  dalla data di cui al precedente comma, al
          personale,  centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si
          applicano  le procedure dell'art. 67 al fine di individuare
          il  personale  da  trasferire all'Istituto superiore per la
          sicurezza  e  la  prevenzione del lavoro e da iscrivere nei
          ruoli  regionali  per  essere  destinato  ai  servizi delle
          unita'  sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui
          all'art. 22.
              Si  applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e
          dell'ANCC  le  norme  di cui all'art. 65 ad eccezione delle
          strutture   scientifiche   e  dei  laboratori  centrali  da
          destinare  all'Istituto  superiore  per  la  sicurezza e la
          prevenzione del lavoro.».
              - Il  decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, «Disciplina
          delle  funzioni  prevenzionali  e  omologative delle unita'
          sanitarie   locali   e   dell'Istituto   superiore  per  la
          prevenzione  e  la sicurezza del lavoro e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  1° luglio 1982, n. 179 e convertito in
          legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597,
          (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233);
              - Il  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626,
          «Attuazione  della  direttiva  89/391/CEE,  della direttiva
          89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE,  della direttiva
          89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE,  della direttiva
          90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della direttiva
          90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della  direttiva
          95/63/CE,   della   direttiva   97/42/CE,  della  direttiva
          98/24/CE,   della  direttiva  99/38/CE  e  della  direttiva
          99/92/CE  riguardanti  il  miglioramento  della sicurezza e
          della   salute   dei   lavoratori  durante  il  lavoro»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,
          «Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, recante attuazione di direttive
          comunitarie  riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di  lavoro,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  19  del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
          n.  93,  «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
          attrezzature   a  pressione»,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario), e'
          il seguente:
              «Art.  19  (Disposizioni  per  la  messa  in servizio e
          l'utilizzazione  delle  attrezzature  a  pressione  e degli
          insiemi).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  da
          emanare,  di  concerto  con  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale sentito il Ministro della sanita', entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto,  sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la
          permanenza   dei   requisiti   di  sicurezza  in  occasione
          dell'utilizzazione  delle  attrezzature a pressione e degli
          insiemi,  compresi  quelli in servizio alla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo
          le    vigenti   prescrizioni   tecniche   in   materia   di
          utilizzazione.   In   particolare   sono   individuate   le
          attrezzature  a  pressione  e  gli  insiemi  per i quali e'
          obbligatoria  la  verifica di primo o nuovo impianto e sono
          adottate  prescrizioni  in  ordine  all'installazione, alla
          messa  in  servizio,  alla  manutenzione, alla riparazione,
          nonche'  alla  sottoposizione  delle  attrezzature  e degli
          insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate:
                a) dichiarazione di messa in servizio;
                b) controllo di messa in servizio;
                c) riqualificazione periodica;
                d) controllo dopo riparazione.
              2.  Con  i  decreti  di cui al comma 1, d'intesa con il
          Ministero   della   difesa,   sono   individuate  peculiari
          procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in
          uso   alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          sicurezza ed alla difesa dello Stato.
              3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
          1,  l'utilizzatore  deve  comunicare  la  messa in servizio
          delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ISPESL e
          all'azienda   unita'   sanitaria   locale   competenti  per
          territorio.».
              Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
              - Il testo della Direttiva del Parlamento europeo e del
          Consiglio  22 giugno 1998, n. 34, che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni   tecniche  e  delle  regole  relative  ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione,  e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio
          1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  3,  lettere  a),  b) e c), del
          decreto  legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, «Attuazione
          della  direttiva  97/23/CE  in  materia  di  attrezzature a
          pressione,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 aprile
          2000, n. 91, supplemento ordinario, e' il seguente:
              Art.   3  (Requisiti  tecnici  particolari).  -  1.  Le
          attrezzature  a pressione indicate alle lettere a), b), c),
          e   d),  classificate  in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'art.   9  e  dall'allegato  II,  devono  soddisfare  i
          requisiti  essenziali  stabiliti nell'allegato I secondo le
          seguenti modalita':
                a) recipienti,  ad  eccezione  di  quelli di cui alla
          lettera b), destinati a contenere:
                  1)   gas,   gas  liquefatti,  gas  disciolti  sotto
          pressione,  vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
          temperatura  massima ammissibile e' superiore di almeno 0,5
          bar  alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
          i seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del gruppo 1, quando il volume e'
          superiore  a  1 litro  e il prodotto PS-V e' superiore a 25
          bar-L,  nonche'  quando  la pressione PS e' superiore a 200
          bar (allegato II, tabella 1);
                    per  i  fluidi  del gruppo 2, quando il volume e'
          superiore  a  1 litro  e il prodotto PS-V e' superiore a 50
          bar-L,  nonche'  quando la pressione PS e' superiore a 1000
          bar, nonche' per tutti gli estintori portatili e le bombole
          per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
                  2)   liquidi   con  una  tensione  di  vapore  alla
          temperatura  massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
          oltre  la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
          i seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del gruppo 1, quando il volume e'
          superiore  a  1 litro e il prodotto PS-V e' superiore a 200
          bar-L,  nonche'  quando  la pressione PS e' superiore a 500
          bar (allegato II, tabella 3);
                    per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS
          e'  superiore  a  10  bar e il prodotto PS-V e' superiore a
          10000  bar-L, nonche' quando la pressione PS e' superiore a
          1000 bar (allegato II, tabella 4);
                b) attrezzature  a  pressione a focolare o altro tipo
          di   riscaldamento,   con   rischio   di  surriscaldamento,
          destinate  alla generazione di vapore o acqua surriscaldata
          a  temperature  superiori  a  1100C,  quando  il  volume e'
          superiore  a  2 litri, nonche' tutte le pentole a pressione
          (allegato II, tabella 5);
                c) tubazioni destinate a contenere:
                  1)   gas,   gas  liquefatti,  gas  disciolti  sotto
          pressione,  vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla
          temperatura  massima  ammissibile  e'  superiore di 0,5 bar
          alla  pressione  atmosferica  normale (1.013 mbar), entro i
          seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del  gruppo  1,  quando  la DN e'
          superiore a 25 (allegato 11, tabella 6);
                    per  i  fluidi  del  gruppo  2,  quando  la DN e'
          superiore  a 32 e il prodotto PS-DN e' superiore a 1000 bar
          (allegato II, tabella 7);
                  2)   liquidi   con  una  tensione  di  vapore  alla
          temperatura  massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar
          oltre  la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
          i seguenti limiti:
                    per  i  fluidi  del  gruppo  1,  quando  la DN e'
          superiore  a 25 e il prodotto PS-DN e' superiore a 2000 bar
          (allegato II, tabella 8);
                    per  i  fluidi  del  gruppo  2,  quando  il PS e'
          superiore  a 10 bar, la DN e' superiore a 200 e il prodotto
          PS-DN e' superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);».
              -  Il  testo del decreto legislativo 27 settembre 1991,
          n.  311,  «Attuazione  delle  direttive  n. 87/404/CEE e n.
          90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a
          norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.