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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93

((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2016)
Testo in vigore dal:  19-3-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Requisiti tecnici particolari
1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:
a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);
- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);
- per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);
b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 oC, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6);
- per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il
prodotto PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);
2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II tabella 8);
- per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);
d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
2. Gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 oC, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;
c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 oC, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE
((di cui all'articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione))
, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorre dal 19 luglio 2016.