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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. 02/03/2005, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  31-12-2004 al: 2-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.