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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 284

Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2007)
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Testo in vigore dal:  15-12-2004 al: 6-8-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; ((1))
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Organi del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia
1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attività scientifiche.
2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta in nota il testo delle premesse del presente articolo a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 01/12/2004, n. 282:
"IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
((Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;))

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;".
La suddetta modifica entra in vigore il 01/12/2004.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.
- Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:
"1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.".

Note alle premesse.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:
"Art. 4 (Organizzazione). - 1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].".
- Il testo della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451), è il seguente:
"1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente dall'Osservatorio.".