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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2004, n. 253

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di onorificenze «Al merito della Repubblica italiana», conferite direttamente dal Presidente della Repubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli
3 e 4;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458, ed in particolare l'articolo 2;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nella seduta del 27 settembre
  2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio  1952, n. 458, le parole: "il ventesimo" sono sostituite dalle
seguenti: "il quindicesimo".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 settembre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
  Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stata redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    1eggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  tra  l'altro  al Presidente della Repubblica il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, della legge
          3  marzo  1951,  n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al merito
          della  Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e
          dell'uso delle onorificenze):
              "Art.   3.  L'Ordine  e'  composto  di  cinque  classi:
          cavalieri  di  gran  croce, grandi ufficiali, commendatori,
          ufficiali e cavalieri.
              Per  altissime  benemerenze puo' essere eccezionalmente
          conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran
          cordone.
              Il  numero  massimo  delle  nomine  che  potranno farsi
          annualmente  nelle cinque classi e' determinato con decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  il  Consiglio  dei
          Ministri e il Consiglio dell'ordine.".
              "Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.
              Particolari   forme   di  conferimento  possono  essere
          stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
              Le   onorificenze   non  possono  essere  conferite  ai
          senatori  ed  ai deputati durante il tempo del loro mandato
          parlamentare.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 (Norme
          per  l'attestazione  della  legge  3  marzo  1951,  n. 178,
          concernente  le  istituzioni  dell'Ordine  "Al merito della
          Repubblica  italiana"  e  la  disciplina del conferimento e
          dell'uso  delle  onorificenze),  cosi'  come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art.  2.  Le  onorificenze  da  conferire  secondo  le
          particolari  forme  previste  dal secondo comma dell'art. 4
          della  legge  3  marzo  1951,  n. 178, non possono superare
          nell'anno  il  quindicesimo  del  numero  complessivo delle
          nomine,  stabilito  ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 3
          della legge stessa.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  2  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13 maggio 1952, n. 458, vedi
          note alle premesse.