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LEGGE 3 marzo 1951, n. 178

Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2015)
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Testo in vigore dal:  28-8-2015
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Art. 4



Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
((sentito il Consiglio dell'Ordine))
.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.