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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291 (in G.U. 04/12/2004, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  7-10-2004 al: 4-12-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.