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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n. 240

Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 (in G.U. 12/11/2004, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2004)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-11-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di   locatari  particolarmente  svantaggiati  e  che  favoriscano  al
contempo  la  sottoscrizione  di  nuove  tipologie  di  contratti  di
locazione;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  persegue  l'obiettivo di ridurre le piu'
marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a
procedure  esecutive  di  rilascio  che  siano, o abbiano nel proprio
nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
    a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
    b)  siano  beneficiari ((, anche per effetto di rinvii della data
di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari)) della sospensione
della  procedura  esecutiva  di  rilascio  ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e successivi
differimenti e proroghe ((ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla
lettera  a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il
1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004));
    c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.