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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 (in G.U. 02/08/2003, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal:  30-7-2005
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sospensione delle procedure esecutive
di rilascio per finita locazione
1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004. (5)
((7))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 2004, n. 240, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005."