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DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n. 238

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia ((e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare)).

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 263 (in G.U. 09/11/2004, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 11-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   eliminare  le  situazioni  di  squilibrio  nelle
posizioni  di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e
dei  periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti
delle  altre  Forze  di  polizia,  in  attuazione  di quanto previsto
dall'articolo  3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio del Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Personale  appartenente  ai  soppressi  ruoli  ad  esaurimento  degli
        ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

  1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico
capo  della  Polizia  di  Stato,  in servizio alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  gia'  appartenente  ai  ruoli  ad
esaurimento   degli   ispettori   e  dei  periti  tecnici,  soppressi
dall'articolo  14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e'
inquadrato,   anche  in  soprannumero,  in  ordine  di  ruolo,  nelle
qualifiche,   rispettivamente,   di   ispettore   superiore-sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza e di perito tecnico superiore, con
decorrenza  giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale gia'
appartenente  ai  sottufficiali  del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono
dal 1° gennaio 2001.
  2.  Ai  fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i
posti  disponibili  al  31 dicembre  2000  per le promozioni previste
dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e  dall'articolo  31-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni.  Le  eventuali  posizioni  soprannumerarie conseguenti
all'inquadramento  di  cui  al comma 1 sono riassorbite utilizzando i
posti   disponibili   per   le  predette  promozioni  a  partire  dal
31 dicembre 2001.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
giuridica   1° gennaio   2001  e  quello  inquadrato  con  decorrenza
giuridica  1° gennaio  2003  precede  in  ruolo  quello vincitore dei
concorsi  per  titoli  di  servizio ed esami per i posti disponibili,
rispettivamente,  al  31 dicembre  2000 e al 31 dicembre 2002, di cui
all'articolo  31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e   all'articolo   31-bis,  comma  1,  lettera b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al
comma  1 e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale
inquadrato,  ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo
scatto  aggiuntivo,  di  cui  all'articolo  19,  comma 2, del decreto
legislativo  28 febbraio  2001, n. 53, e' corrisposto a decorrere dal
1° gennaio  2003.  Al medesimo personale e' corrisposto, dal 15 marzo
2001  al  31 dicembre  2002,  un  assegno  personale  pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore
capo  e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
  5.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
1° gennaio  2001,  ai  fini della maturazione del requisito temporale
per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di
sostituto  direttore  tecnico,  si applica, con decorrenza 1° gennaio
2001,  il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19,
comma  4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di
due anni.
  6.  Per  la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno
2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.