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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n. 230

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-2004
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
        Visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
                719, ed in particolare l'articolo 15;
  Ritenuta  la  necessita'  di  aggiornare  l'articolo  15 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, allo scopo
di  eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione
                       di bibite analcoliche;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
                    riunione del 23 luglio 2004;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e delle
   attivita' produttive, di concerto con il Ministro della salute;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Modalita' di impiego di sostanze alimentari

  1.  L'articolo  15,  terzo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e' sostituito dal seguente:
  «Nella   preparazione   delle  bevande  analcoliche  e'  consentito
utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma,
ivi  compresi  gli  additivi  di  cui  al  decreto del Ministro della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, ed a quelle gia' autorizzate, altre
sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve
essere  confermata  da  dati  scientifici universalmente accettati. A
tale  fine,  le  imprese  interessate comunicano, prima di avviare la
produzione,   il   nome  scientifico  delle  sostanze  che  intendono
utilizzare  al Ministero della salute e alla regione o alla provincia
autonoma    competente   per   territorio,   individuata   attraverso
l'ubicazione   dello   stabilimento   di  produzione,  segnalando  la
documentazione   scientifica,  ove  necessario.  Il  Ministero  della
salute,  previa  verifica,  senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  della  effettiva  idoneita'  delle  sostanze
oggetto  della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito
dopo  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana;  cura,  altresi',  con cadenza triennale, una pubblicazione
riassuntiva  delle  sostanze  comunicate. Una sostanza inserita negli
elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata
da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri».  L'art.  17, comma 1, cosi'
          recita:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).».
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.». L'art. 11, cosi' recita:
              «Art.  11  (Modifiche  al regolamento di cui al decreto
          del   Presidente   della   Repubblica  19 maggio  1958,  n.
          719). - 1.  Il  Governo  e' autorizzato a modificare, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, il terzo comma dell'art. 15 del regolamento
          al  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,
          n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
                a) prevedere  che  l'aggiunta  di sostanze diverse da
          quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo,
          se    si    tratta    di    ingredienti   comunque   idonei
          all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
                b) prevedere  che l'idoneita' all'alimentazione umana
          delle   sostanze  di  cui  alla  lettera  a)  debba  essere
          confermata da dati scientifici universalmente accettati;
                c) prevedere  che  l'aggiunta  delle  sostanze di cui
          alla  lettera  a)  sia  consentita  previa comunicazione da
          parte del produttore all'autorita' sanitaria competente.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
          1958,   n.  719,  contiene  la  disciplina  igienica  della
          produzione  e  del  commercio  delle  acque gassate e delle
          bibite  analcooliche  gassate e non gassate confezionate in
          recipienti chiusi. Il testo dell'art. 15 e' riportato nelle
          note all'art. 1.
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della
          Repubblica  19 maggio  1958, n. 719, citato nelle premesse,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «Art.   15. - L'anidride  carbonica  impiegata  per  la
          gassazione deve essere esente da gas nocivi.
              Le  sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite
          analcooliche  di  qualsiasi tipo debbono essere genuine, in
          perfetto stato di conservazione.
              Nella   preparazione   delle   bevande  analcoliche  e'
          consentito   utilizzare,   oltre   alle  sostanze  indicate
          all'art.  2,  primo comma, ivi compresi gli additivi di cui
          al  decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
          209, e' da quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque
          idonee  all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere
          confermata  da dati scientifici universalmente accettati. A
          tale  fine  le  imprese  interessate  comunicano,  prima di
          avviare  la  produzione, il nome scientifico delle sostanze
          che  intendono  utilizzare al Ministero della salute e alla
          regione   o   alla   provincia   autonoma   competente  per
          territorio,   individuata   attraverso  l'ubicazione  dello
          stabilimento  di  produzione,  segnalando la documentazione
          scientifica,  ove  necessario.  Il  Ministero della salute,
          previa  verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
          bilancio  dello  Stato,  della  effettiva  idoneita'  delle
          sostanze  oggetto  della  comunicazione  alla alimentazione
          umana,  ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana; cura, altresi', con
          cadenza  triennale,  una  pubblicazione  riassuntiva  delle
          sostanze  comunicate.  Una  sostanza inserita negli elenchi
          pubblicati   ai   sensi  del  presente  comma  puo'  essere
          utilizzata     da    altre    imprese    senza    ulteriori
          comunicazioni.».