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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2003)
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Testo in vigore dal:  22-2-2003

Art. 11

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, recante: "Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi":
"Art. 15. - L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi.
Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcoliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione.
L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel presente regolamento, che non siano state già consentite dall'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorità sanitaria della provincia, nella quale ha sede la fabbrica e previo parere del Consiglio provinciale di sanità".