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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158

Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 (in G.U. 30/07/2004, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
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Testo in vigore dal: 31-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato   che,   nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento
previsto  dall'articolo  4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  e'  necessario  garantire  la
permanenza  in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e
nazionali  degli  ordini professionali, la cui scadenza e' fissata al
30 giugno 2004;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
predetto  termine,  al  fine  di  procedere all'indizione delle nuove
elezioni  secondo  le  nuove procedure elettorali e in conformita' al
nuovo   sistema   di   funzionamento   degli  ordini  e  dei  collegi
professionali   di   cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 328 del 2001;
  Considerato  che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa
di  ufficio  nei  procedimenti  per  la  dichiarazione dello stato di
adottabilita'  e per la revisione del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti  indicati  nell'articolo  336  del  codice  civile,  ai
predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
predette  disposizioni  transitorie  per  una  tutela  effettiva  dei
diritti  del  minore  e  per  consentire la regolare prosecuzione dei
procedimenti in corso;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prorogare  i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari
del  trattamento  dei  predetti  dati  di  conformarsi  alle  nuove e
complesse  disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonche' alle
pubbliche   amministrazioni   di  adottare  i  necessari  regolamenti
identificativi delle tipologie dei dati sensibili;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro    della    giustizia,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro
per la funzione pubblica;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n.
107,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
173,  le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2004".
  ((1-bis.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  4, comma 3, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
giugno  2001,  n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la
medesima  data  devono  essere indette, ove il mandato non abbia piu'
lunga  durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e
collegi interessati)).