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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127

Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-6-2004
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/05/2004, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2004)
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vigente al 29/01/2016
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Testo in vigore dal: 2-6-2004
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente
«Tariffe  forensi  in  materia  penale  e  stragiudiziale  e sanzioni
disciplinari  per  il  mancato  pagamento dei contributi previsti dal
decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
  Visto   l'articolo   3   del  decreto  legislativo  luogotenenziale
22 febbraio  1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore»;
  Visto  l'articolo  unico  della  legge  7 novembre  1957,  n. 1051,
recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile»;
  Visto  il  comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente
«Regolamento  recante  l'approvazione  della  delibera  del Consiglio
nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per
la  determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
  Esaminata  la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data
20 settembre  2002  concernente i criteri per la determinazione degli
onorari dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
27 ottobre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004
le  cui  osservazioni  sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi si e' ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
    in  ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione,
si e' previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di
euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalita'
perseguita   e'   stata   quella   della   riconosciuta  esigenza  di
semplificazione  e  razionalizzazione  della  tariffa, senza che cio'
possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di
conversione,  globalmente  determinandosi  un  effetto di sostanziale
compensazione    in   ragione   della   prevista   alternanza   degli
arrotondamenti  in  eccesso  e  in  difetto, per il che l'effetto del
criterio  di  arrotondamento  finisce  per  rivelarsi sostanzialmente
neutro;
    in  ordine  alla  voce  denominata «spese generali», disciplinata
dagli  articoli 14  tabella  A,  articolo 8  tabella  B,  articolo 12
tabella C, dove si e' previsto un aumento nella misura del 25%, si e'
considerato  l'incremento  degli  oneri  locatizi, che le rilevazioni
ISTAT  testimoniano  essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal
dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse,
com'e' noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri
e   spese  comunque  non  valutati  nella  determinazione,  da  parte
dell'ISTAT,  dell'indice  generale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita';
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  onorari, i diritti e le indennita' spettanti agli avvocati
per  le  prestazioni  giudiziali  in  materia civile, amministrativa,
tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di
cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 aprile 2004
                                                Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          1949,   n.   536  (Tariffe  forensi  in  materia  penale  e
          stragiudiziale   e   sanzioni   disciplinari   per  mancato
          pagamento    dei    contributi    previsti    dal   decreto
          luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382):
              «Art.  1.  -  I  criteri  per  la  determinazione degli
          onorari  e  delle  indennita'  dovute  agli  avvocati  e ai
          procuratori   in   materia  penale  e  stragiudiziale  sono
          stabiliti  ogni  biennio  con  deliberazione  del Consiglio
          nazionale  forense,  approvata dal Ministro per la grazia e
          giustizia».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   luogotenenziale   22 febbraio  1946,  n.  170
          (Aumento  degli  onorari  di  avvocato  e  degli  onorari e
          diritti di procuratore) che sostituisce l'art. 57 del regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578:
              «Art.  57.  -  I  criteri  per  la determinazione degli
          onorari  e  delle  indennita'  dovute  agli  avvocati ed ai
          procuratori   in   materia  penale  e  stragiudiziale  sono
          stabiliti  ogni  biennio  con  deliberazione  del Consiglio
          nazionale  forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio
          nazionale  forense  per  quanto  concerne la determinazione
          degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema
          di   cassazione   ed  al  Tribunale  supremo  militare.  Le
          deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui
          al  comma  precedente  devono essere approvate dal Ministro
          per la grazia e giustizia.».
              -  Si  riporta il testo dell'articolo unico della legge
          7 novembre 1957, n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei
          diritti  e  delle  indennita'  spettanti  agli  avvocati  e
          procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile):
              «Articolo  unico.  -  I  criteri  per la determinazione
          degli  onorari,  dei  diritti  e delle indennita' spettanti
          agli  avvocati  e ai procuratori per prestazioni giudiziali
          in  materia  civile  sono stabiliti dal Consiglio nazionale
          forense  con  le modalita' previste dall'art. 1 della legge
          3 agosto  1949,  n.  536,  e  relative  agli onorari e alle
          indennita' in materia penale e stragiudiziale.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».