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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (033U1578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1934, ad eccezione delle disposizioni degli artt. 98, 99, commi primo, quarto e sesto e dell'art. 101, commi secondo e terzo, che entrano in vigore il 05/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36 (in G.U. 30/01/1934, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 57



Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli orari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal
((Ministro della giustizia))
, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense.