stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 117

Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 21-5-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  36  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  l'articolo  27,  commi  8,  lettera  b),  e  9,  della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  l'articolo  2-quater  del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281,
espresso nella riunione del 9 settembre 2003;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e
del 24 novembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) carta  nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su
supporto  informatico  per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
    b) carta   di   identita'   elettronica:   la  carta  d'identita'
elettronica  di  cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) indice  nazionale  delle  anagrafi:  il  sistema del Ministero
dell'interno,  Centro  nazionale  per  i  servizi  demografici di cui
all'articolo 2-quater  del  decreto-legge  27  dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
    d) dati  identificativi  del  titolare:  il  nome, il cognome, il
sesso,  la  data  ed  il  luogo  di nascita, il luogo di residenza al
momento  del  rilascio  della carta nazionale dei servizi e il codice
fiscale;
    e) pubbliche   amministrazioni:   le   amministrazioni   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  ed all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi
emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;
    g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi
che  sono  state  segnalate  all'indice nazionale delle anagrafi come
emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
              «2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni.».
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa):
              «Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). -
          1.  Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della
          carta  d'identita'  elettronica,  del documento d'identita'
          elettronico  e  della  carta  nazionale  dei  servizi  sono
          definite  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  adottato  su proposta del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica, con
          il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie e con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali.
              2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima   del   compimento   del  quindicesimo  anno,  devono
          contenere:
                a) i dati identificativi della persona;
                b) il codice fiscale.
              3.  La  carta  d'identita'  e  il documento elettronico
          possono contenere:
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
                b) le  opzioni  di carattere sanitario previste dalla
          legge;
                c) i  dati  biometrici indicati col decreto di cui al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
                d) tutti   gli   altri   dati   utili   al   fine  di
          razionalizzare  e  semplificare l'azione amministrativa e i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza;
                e) le  procedure  informatiche  e le informazioni che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione  e  da  altri  soggetti,  occorrenti per la
          firma elettronica.
              4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta
          nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
          pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
          d'Italia.
              5.  Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
          per   l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Garante per la
          protezione  dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali, sono dettate le regole tecniche e di
          sicurezza   relative   alle   tecnologie   e  ai  materiali
          utilizzati  per  la  produzione  della  carta  di identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta nazionale dei servizi.
              6.  Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di protezione dei dati personali,
          le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito dei rispettivi
          ordinamenti,     possono    sperimentare    modalita'    di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
              7.   La  carta  di  identita',  ancorche'  su  supporto
          cartaceo,   puo'   essere   rinnovata   a   decorrere   dal
          centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
              -  Il  testo  dell'art.  27,  commi 8, lettera b), e 9,
          della   legge   16 gennaio   2003,   n.   3   (Disposizioni
          ordinamentali  in  materia di pubblica amministrazione), e'
          il seguente:
              «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
                a) (omissis);
                b)   diffusione  e  uso  della  carta  nazionale  dei
          servizi;
                c)-i) (omissis).
              9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze».
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -  Il  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante:
          Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          26 giugno 1931, n. 146.
              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1940, n. 635, recante:
          «Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi di pubblica
          sicurezza»,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 26 giugno 1940, n. 149.
              -   Il   testo  dell'art.  2-quater  del  decreto-legge
          27 dicembre  2000,  n.  392, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 26 (Disposizioni urgenti
          in materia di enti locali), e' il seguente:
              «Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
          d'identita'  elettronica).  -  1.  All'art.  1  della legge
          24 dicembre  1954,  n.  1228,  dopo  il  terzo  comma  sono
          aggiunti  i  seguenti:  "E'  istituito, presso il Ministero
          dell'interno,  l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per
          un  migliore  esercizio  della  funzione  di vigilanza e di
          gestione  dei  dati  anagrafici.  Con  decreto del Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
          pubblica   sentiti   l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica   amministrazione   (AIPA),   il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali  e l'Istituto nazionale di
          statistica  (ISTAT)  e'  adottato  il  regolamento  per  la
          gestione dell'INA".
              2.  All'utilizzazione  della  quota  del  fondo  di cui
          all'art.   103  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
          destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione
          delle  amministrazioni  locali  regionali  e  centrali  del
          22 giugno  2000,  come  approvato dal Comitato dei Ministri
          per  la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
          realizzazione   del  sistema  di  accesso  ed  interscambio
          anagrafico  e  dell'Indice  nazionale delle anagrafi (INA),
          nonche'   alla   sperimentazione  della  carta  d'identita'
          elettronica,  si  provvede  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
          dal comma 2 del citato art. 103.
              3.    Gli    oneri    derivanti,   per   l'anno   2001,
          dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
          sistema  di  accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed
          alla    carta    d'identita'   elettronica   e   all'unita'
          previsionale  di  base  3.2.1.4.,  concernente  i  progetti
          finalizzati,  da  istituire  nello  stato di previsione del
          Ministero  dell'interno,  cui  affluiranno i relativi fondi
          secondo le procedure di cui al comma 2.».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          22 ottobre  1999,  n.  437,  recante:  Regolamento  recante
          caratteristiche  e modalita' per il rilascio della carta di
          identita'   elettronica   e   del  documento  di  identita'
          elettronico,  a  norma  dell'art.  2, comma 10, della legge
          15 maggio  1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
          4,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, n. 277.

          Note all'art. 1:
              - Per quanto concerne il testo dell'art. 36 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
          (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  documentazione amministrativa) e dell'art.
          2-quater   del  decreto-legge  27 dicembre  2000,  n.  392,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2001,  n.  26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di enti
          locali), si vedano le note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
          2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
              «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250  adeguano i propri ordinamenti ai
          principi  di  cui  al  titolo  I.  I rapporti di lavoro dei
          dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
          depositi  e  prestiti sono regolati da contratti collettivi
          ed  individuali  in  base  alle  disposizioni  di  cui agli
          articoli 2,  comma  2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma  3.  Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
          prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».