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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 114

Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2004
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Testo in vigore dal: 20-5-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 22;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 1;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Indizione delle elezioni

  1.  Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli
delle  amministrazioni  dello  Stato  di cui all'articolo 10, comma 2
della  legge  15 luglio  2002,  n. 145, a componente del Comitato dei
garanti sono indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno
antecedente  la  scadenza  del  Comitato  in  carica, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 1 e' fissata la data delle
elezioni   da  tenersi  in  un  giorno  lavorativo  compreso  tra  il
trentesimo   e   il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del decreto di indizione.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          30 marzo   2001,  n.  165  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.

          Note alle premesse.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche ),
          e' il seguente:
              «Art.  22  (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti
          di  cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
          parere  di  un  Comitato  di garanti, i cui componenti sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.  Il Comitato e' presieduto da un magistrato della
          Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
          designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso
          fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di
          cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
          con  le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un
          esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
          settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro
          pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla
          richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde
          dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico
          non e' rinnovabile».
              -  La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato.».
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».
          Nota all'art. 1.
              -  L'art.  10,  comma 2, della legge 15 luglio 2002, n.
          165  (per  il titolo, vedi nelle note alle premesse), e' il
          seguente:
              «2.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro tre mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione
          e   il   funzionamento   dei   ruoli  dei  dirigenti  delle
          amministrazioni  dello  Stato  nonche'  le  procedure  e le
          modalita'   per   l'inquadramento,   nella  fase  di  prima
          attuazione,  dei  dirigenti  di  prima e seconda fascia del
          ruolo  unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta
          salva  la  possibilita'  per  il dirigente di optare per il
          rientro   nell'amministrazione  che  ne  ha  effettuato  il
          reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di
          utilizzazione  dei  dirigenti  ai quali non sia affidata la
          titolarita'   di   uffici  dirigenziali;  le  modalita'  di
          elezione  del  componente  del  Comitato dei garanti di cui
          all'art.  22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge.
          Alla  data  di  entrata  in  vigore  ditale  regolamento e'
          abrogato  il  regolamento  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».