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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108

Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2004
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-5-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare gli articoli 23 e 27;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Ravvisata   la   necessita'   di   disciplinare   le  modalita'  di
istituzione,    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo
dei  dirigenti,  le  procedure  e le modalita' per l'inquadramento in
ruolo  dei  dirigenti  di  prima  e seconda fascia iscritti nel ruolo
unico  della  dirigenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   26 febbraio  1999,  n.  150,  nonche'  le  modalita'  di
utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Considerato  che  la  Corte dei conti, in sede di registrazione, ha
formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
  Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
  1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento in
ciascuna  delle  amministrazioni  dello Stato elencate nella allegata
tabella  A, di seguito denominata: «amministrazione», e' istituito ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il  ruolo  dei  dirigenti;  alla  medesima data e' soppresso il ruolo
unico  dei  dirigenti  dello  Stato,  ferme  restando le disposizioni
particolari  riguardanti  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
  2.  Il  ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda
fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale
dirigenziale     individuato    negli    atti    di    organizzazione
dell'amministrazione.
  3.  Nell'ambito  di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario
garantire  le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze
istituzionali  di  ciascuna  amministrazione, possono essere definite
apposite  sezioni.  Alla  istituzione,  modifica e soppressione delle
sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  il  Dipartimento  della funzione pubblica comunica alle
amministrazioni  il  contingente  di personale dirigenziale iscritto,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve
eventuali   verifiche  congiunte,  nel  soppresso  ruolo  unico,  con
l'indicazione   degli   incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai dirigenti di seconda fascia.
  5.  Le  amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
  6.  Il  ruolo  dei  dirigenti  e' adottato con decreto del Ministro
competente,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. Per la Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri   e   per   le   amministrazioni   di  cui
all'articolo 15  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, il
medesimo   provvedimento  e'  adottato  dall'organo  di  vertice  nel
rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.
  7.  Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e
di  tale  pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo   degli   articoli 23  e  27  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  come  sostituito dall'art. 3,
          comma  4,  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145,  e'  il
          seguente:
              «Art.   23   (Ruolo  dei  dirigenti  ).  -  1. In  ogni
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e'  istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
          prima  e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
          apposite   sezioni   in  modo  da  garantire  la  eventuale
          specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
          reclutati   attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di  cui
          all'art.  28.  I  dirigenti della seconda fascia transitano
          nella   prima   qualora   abbiano  ricoperto  incarichi  di
          direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
          base   ai  particolari  ordinamenti  di  cui  all'art.  19,
          comma 11,  per  un  periodo pari almeno a cinque anni senza
          essere  incorsi  nelle  misure previste dall'art. 21 per le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
          delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo,  nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
          provvedimenti  sono  adottati, su domanda dell'interessato,
          con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
          l'amministrazione  di provenienza e quella di destinazione.
          I  contratti  o  accordi collettivi nazionali disciplinano,
          secondo  il  criterio  della  continuita'  dei  rapporti  e
          privilegiando  la  libera scelta del dirigente, gli effetti
          connessi  ai  trasferimenti e alla mobilita' in generale in
          ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
          di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
          giuridico  legato  all'anzianita' di servizio e al fondo di
          previdenza  complementare.  La Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica cura una
          banca  dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
          delle amministrazioni dello Stato.».
              «Art.  27  (Criteri  di  adeguamento  per  le pubbliche
          amministrazioni  non  statali).  -  1. Le regioni a statuto
          ordinario,    nell'esercizio    della    propria   potesta'
          statutaria,   legislativa   e  regolamentare,  e  le  altre
          pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria
          potesta'  statutaria  e regolamentare, adeguano ai principi
          dell'art.  4  e  del  presente  capo  i propri ordinamenti,
          tenendo   conto   delle  relative  peculiarita'.  Gli  enti
          pubblici  non  economici  nazionali  si  adeguano, anche in
          deroga   alle   speciali   disposizioni  di  legge  che  li
          disciplinano,    adottando    appositi    regolamenti    di
          organizzazione.
              2. Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma 1
          trasmettono,    entro   due   mesi   dalla   adozione,   le
          deliberazioni,  le disposizioni ed i provvedimenti adottati
          in  attuazione  del  medesimo  comma  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  ne  cura  la  raccolta e la
          pubblicazione.».
              - La  legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato.».
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,  n.  150,  reca:  «Regolamento  recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione del componente del Comitato di garanti.».
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, vedi nelle note alle premesse.
              - Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, reca:
          «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,   n.   303,  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'art. 1 della legge
          6 luglio 2002, n. 137.».
              - Il  testo  degli  articoli 15 e 19 del citato decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.  165,  come  modificato
          dall'art.  3,  comma  8,  lettera a), della legge 15 luglio
          2002, n. 145, e' il seguente:
              «Art.   15   (Dirigenti).  -  1. Nelle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  al  presente  capo,  la  dirigenza  e'
          articolata  nelle  due  fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
          Restano  salve  le  particolari disposizioni concernenti le
          carriere  diplomatica  e  prefettizia  e  le carriere delle
          Forze   di   polizia   e   delle   Forze   armate.  Per  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
              2.   Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione,  nonche'  negli altri istituti pubblici di
          cui  al  sesto  comma  dell'art.  33  della Costituzione le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
              3.  Per  ciascuna  struttura organizzativa non affidata
          alla   direzione   del  dirigente  generale,  il  dirigente
          preposto   all'ufficio   di   piu'   elevato   livello   e'
          sovraordinato  al  dirigente preposto ad ufficio di livello
          inferiore.
              4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite
          funzioni  di  coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
          alla    durata   dell'incarico,   al   restante   personale
          dirigenziale.
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi  regionali,  per  la  Corte  dei conti e per
          l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il
          presente  decreto  demanda  agli  organi di Governo sono di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
          generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente
          decreto   demanda   ai   dirigenti   preposti   ad   uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  sono di competenza dei
          segretari generali dei predetti istituti.».
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11. Per  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.».