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LEGGE 12 marzo 2004, n. 68

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,  recante  proroga  della
partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
                                                                ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n.  20,  nel  modificare  l'art.  2268,
comma 1, numero  1022)  del  D.Lgs.  24  febbraio  2012,  n.  20,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p),  numero
10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5))
che riprende vigore "l'articolo 1-bis) del decreto-legge  20  gennaio
2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,
n. 68".