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LEGGE 2 marzo 2004, n. 62

Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-2004 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.