stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  14,  16  e 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1  della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
  Visto  l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999,
n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3;
  Visto  l'articolo  23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante   interventi   in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                             Art. 1. (L)
                               Oggetto

  1.  Le  norme  del  presente  testo unico disciplinano l'emissione,
gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              «Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere».
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              3-4-bis. (Omissis).».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          24 novembre 2000, n. 340:
              «Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e  regolamenti e
          regolamenti  di  semplificazione).  -  1. La presente legge
          dispone,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  1,  della legge
          15 marzo   1997,   n.   59,   la   delegificazione   e   la
          semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  e degli
          adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione
          di  quelli  elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla
          presente legge.
              2.  Alla  delegificazione  e  alla  semplificazione dei
          procedimenti  di  cui  all'allegato A annesso alla presente
          legge   si   provvede  con  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel  rispetto  dei  principi,  criteri  e  procedure di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni.
              3.  Le  disposizioni di cui all'allegato B annesso alla
          presente  legge  sono  abrogate  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   medesima,  limitatamente  alla  parte  che
          disciplina  gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
          Conseguentemente,    dalla    stessa   data,   gli   stessi
          procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
              4-5. (Omissis).
              6.  Alla  legge  8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a)-n) (Omissis);
                o) dopo  il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i
          seguenti:
                  «7-bis) (Omissis);
                  7-ter) Debito pubblico.
                  7-quater) (Omissis).».
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 50 del
          1999.
              «Art.  7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
          30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione
          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle
          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le
          fattispecie previste e le materie elencate:
                a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle
          norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
                b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                c) nell'allegato 3 della presente legge;
                d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in
          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione
          dell'art. 17 del medesimo codice;
                f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla
          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino
          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
          della legge 7 agosto 1997, n. 266;
                f-bis)  da  ogni  altra  disposizione  che preveda la
          redazione dei testi unici.
              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine
          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto
          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le
          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un
          regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
                a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti
          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i
          criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni;
                b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                g) aggiornamento  periodico,  almeno  ogni sette anni
          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
                h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
              4.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
              5.  Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
          di  testi  unici ai sensi dell'art. 14, primo comma, numero
          2,  del  testo  unico  delle  leggi sul Consiglio di Stato,
          approvato  con  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, al
          Consiglio  di  Stato,  che  ha  la facolta' di avvalersi di
          esperti,  in  discipline  non  giuridiche,  in  numero  non
          superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma
          1  dell'art.  3  della presente legge. Sugli schemi redatti
          dal  Consiglio  di  Stato  non e' acquisito il parere dello
          stesso  previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, numero
          3,  del  citato  testo unico approvato con regio decreto n.
          1054   del  1924,  dell'art.  17,  comma  25,  della  legge
          15 maggio  1997,  n.  127,  e  del  comma  4  del  presente
          articolo.
              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal
          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.».
              L'art.  7  sopra  riportato e' stato abrogato dall'art.
          23,  comma  3,  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, infra
          trascritto,  che,  tuttavia, fa salve talune procedure gia'
          avviate.
              -  Si  trascrive il testo dell'allegato 3 alla legge n.
          50  del  1999 (come modificato dall'art.1, comma 6, lettera
          o), della legge n. 340 del 2000, sopra riportato):
                                                          «Allegato 3
                                                (articolo 7, comma 1)
                          MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
              1-7-bis) (Omissis);
              7-ter) Debito pubblico;
              7-quater)-9-bis) (Omissis).».
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  23  della legge
          29 luglio 2003, n. 229, e' il seguente:
              «Art. 23 (Abrogazioni). - 1-2. (Omissis).
              3.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e'  abrogato  l'art. 7 della legge 8 marzo
          1999,  n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato art.
          7  per  le  quali,  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  sia intervenuta la richiesta di parere al
          Consiglio   di   Stato,   possono   essere  completate  con
          l'emanazione  dei  previsti  testi  unici  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              4-7. (Omissis).»