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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395

Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2004
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
  Acquisito   il   parere   del  Consiglio  generale  degli  italiani
all'estero,   di  cui  dell'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge
6 novembre  1989,  n.  368,  e successive modificazioni, reso in data
21 novembre 2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  gli  italiani  nel mondo e del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
    b)   «elenco   aggiornato»,  l'elenco  aggiornato  dei  cittadini
italiani  residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459;
    c) «elettore»,    il    cittadino    italiano   residente   nella
circoscrizione  consolare  ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, della
legge,  iscritto  nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8,
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104;
    d) «ufficio  consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29,
comma  primo,  primo  periodo,  della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni;
    e) «circoscrizione    consolare»,    l'ambito    di    competenza
territoriale dell'ufficio consolare;
    f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
  2.  Ai  fini  della  legge  e  del  presente regolamento, per «data
stabilita  per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si
intende  l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le
schede votate all'ufficio consolare.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministratore   competente   per   materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092  al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
          comitati degli italiani all'estero):
              «Art.  26  (Regolamento di attuazione) - 1. Con decreto
          del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e  successive  modificazioni,  sono  emanate  le  norme  di
          attuazione della presente legge».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della
          legge  6 novembre  1989,  n. 368 (Istituzione del Consiglio
          generale   degli   italiani   all'estero),   e   successive
          modificazioni:
              «1-bis.  Il  CGIE  esprime  parere  obbligatorio  sulle
          questioni  concernenti  le  comunita'  italiane  all'estero
          affrontate dal Governo e dalle regioni».
          Note all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
          di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
              «1.   Il   Governo,   mediante  unificazione  dei  dati
          dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero e degli
          schedari   consolari,   provvede   a   realizzare  l'elenco
          aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
          finalizzato  alla  predisposizione  delle liste elettorali,
          distinte  secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
          votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13, comma 1, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i
          cittadini  italiani  iscritti nell'elenco aggiornato di cui
          all'art.  5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
          che  sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione
          consolare  e  che  sono  elettori  ai sensi del testo unico
          delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
          la  tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
          223, e successive modificazioni».
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  2 aprile  2003,  n. 104
          (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
          459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
          dei cittadini italiani residenti all'estero):
              «8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
          modalita'   di  cui  al  presente  articolo,  il  Ministero
          dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
          affari  esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
          data  delle  votazioni  in Italia, l'elenco provvisorio dei
          residenti  all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
          successiva  distribuzione  in  via  informatica agli uffici
          consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».
              -  Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo
          periodo,  della  legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei
          rappresentanti   dell'Italia   al  Parlamento  europeo),  e
          successive modificazioni:
              «Agli   effetti  della  applicazione  delle  norme  del
          presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende
          i  consolati  generali  di  prima categoria, i consolati di
          prima  categoria,  i vice consolati di prima categoria e le
          agenzie consolari di prima categoria».