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LEGGE 23 ottobre 2003, n. 286

Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
Testo in vigore dal:  11-11-2003

Art. 13

(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.