stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 393

Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/3/2004
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-3-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato.   Norme  di  coordinamento  delle  Forze  di  polizia»  e,  in
particolare,  l'articolo  6, comma 4, come modificato dall'articolo 4
della  legge  29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di uno o
piu'  regolamenti  per determinare le modalita' di reclutamento ed il
trasferimento  ad  altri  ruoli  per  sopravvenuta  inidoneita'  alle
specifiche  mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di
polizia;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  77  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre   1985,   n.   782,  che  ha,  tra  l'altro,  previsto  la
costituzione  dei  gruppi  sportivi  della «Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
  Sentite,  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le organizzazioni
sindacali   firmatarie  dell'accordo  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al
biennio economico 2002-2003, recepito con lo stesso decreto;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Assunzione degli atleti
  1. L'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di
seguito  denominati  «Fiamme  Oro», avviene, nel limite delle vacanze
organiche  del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato
e   nell'ambito   di  un  contingente  complessivo  non  superiore  a
quattrocento   unita',   mediante   pubblico  concorso,  per  titoli,
riservato  ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni sportive
nazionali,  in  possesso  di  almeno uno dei titoli valutabili di cui
alla  tabella  A, categoria I, e dei requisiti previsti per l'accesso
al predetto ruolo.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
          31 marzo  2000,  n.  78  (Delega  al  Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze di polizia):
              «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              - La   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  335,  reca:  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  77 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 ottobre  1985,  n.  782
          (Approvazione      del      regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              «Art.  77  (Attivita'  sportiva).  -  L'Amministrazione
          della  pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della
          pratica  sportiva  del  personale  in  servizio, al fine di
          consentire  la preparazione e il ritempramento psico-fisico
          necessario    per    lo    svolgimento    delle   attivita'
          istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e
          attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono
          la  denominazione  "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa
          alle    attivita'    agonistiche   locali,   nazionali   ed
          internazionali.
              Ai  suindicati  fini,  l'Amministrazione della pubblica
          sicurezza  stipula  appositi  accordi  o convenzioni con il
          Comitato  olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di
          nuovo  accordo  o  convenzione  vige  quello  stipulato  il
          12 agosto 1954.
              L'Amministrazione,   salvo   particolari   esigenze  di
          servizio,  consente, inoltre, che propri atleti partecipino
          alle  preparazioni  individuali  o  collettive  organizzate
          dalle  federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate,
          in   vista   della   partecipazione   a  gare  nazionali  o
          internazionali ufficiali.
              Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto
          attivita'   agonistica   possono   essere   utilizzati  per
          l'addestramento del personale.
              Ai  fini  del  coordinamento  dell'attivita' dei gruppi
          sportivi, e' istituito nell'ambito della direzione centrale
          per  gli  affari  generali  del Dipartimento della pubblica
          sicurezza un apposito ufficio al quale e' preposto un primo
          dirigente della Polizia di Stato.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27,  comma  2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
          164  (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per le Forze di
          polizia   ad   ordinamento   civile   e   dello  schema  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
          biennio economico 2002-2003):
              «2.  Per  le  materie  suddette,  prima  di assumere le
          relative  determinazioni,  le amministrazioni della Polizia
          di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata
          informazione,  acquisiscono senza particolari formalita' il
          parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie
          dell'accordo recepito con il presente decreto.».