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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2003, n. 392

Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2006)
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Testo in vigore dal:  4-3-2004 al: 18-10-2006
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, n. 400, recante "Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e province autonome reso nella seduta del 30 maggio 2002 - Rep. atti n.
1450;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400
1. Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, è sostituito dal seguente:
"6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2003

Il comma 6, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, è sostituito dal seguente: "6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza

dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore

sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio: a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si

applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione; b) per quanto riguarda la materia nivologica: 1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi

dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse; 2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al

precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e

controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto; 3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato

dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio; 4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai

numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle

regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il

nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il

responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere; 5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia; 6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;

7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga,

ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2003 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 75

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: "Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, recante: "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32.
- Gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, così recitano:
"Art. 1 (Ambito di applicazione delle norme del presente decreto). - 1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
2. Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.
3. Salvo quanto specificato nei successivi articoli le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
4. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
5. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "FS" è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "MCTC" la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.".
"Art. 95 (Norme regolamentari). - 1. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.
2. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante: "Regolamento generale per le funicolari aree e terrestri in servizio pubblico destinato al trasporto di persone", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1998, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compitialle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, così recita:
Art. 11 (Decreti legislativi emanazione). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative al rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione del codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e), le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i), le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h), la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q), è abrogata; alla lettera t), dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 400/1998, modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:
"Art. 7 (Tracciato e profilo della linea). - 1. Il tracciato scelto è di per sé genericamente adatto al tipo di impianto previsto.
2. Il tracciato dell'asse di un impianto aereo è rettilineo; solo in via eccezionale e per riconosciuta necessità possono essere consentite deviazioni planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta stabilità delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli con effetti dinamici non disturbanti per il viaggiatore.
3. La lunghezza della linea non supera, caso per caso, quel limite oltre il quale il viaggio può divenire disagevole oppure, nell'eventualità di arresto dell'impianto, può rendere difficile il pronto recupero di tutti i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza eccessivo disturbo, tenuto conto delle categorie e del tipo dell'impianto, del profilo, delle condizioni del terreno, dell'altitudine e del clima.
4. La pendenza massima della tangente alla traiettoria dei veicoli può essere soggetta ad una limitazione per esigenze imposte dalla categoria e dal tipo dell'impianto, dal tipo del collegamento del veicolo alla fune traente o portante-traente e da particolari caratteristiche geometriche o costruttive.
5. Il profilo della linea non è tormentato. Quando il recupero dei viaggiatori in linea, nell'eventualità di immobilizzazione dell'impianto, si attua con procedimenti che non risentono della distanza dei veicoli dal suolo, sono determinati opportunamente il numero e l'altezza dei sostegni e le caratteristiche delle funi in relazione all'entità dei carichi viaggianti. Negli impianti in cui tale recupero si effettua con discesa verticale dei viaggiatori, l'impianto è posto su un terreno avente andamento altimetrico longitudinale e trasversale non accidentato o, comunque, reso percorribile con opportuni interventi.
6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni daeffettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe.
Qualora l'area ricada in siti a rischio:
a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;
b) per quanto riguarda la materia nivologica:
1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), è ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto;
3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio;
4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) è subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere;
5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia;
6) la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano;
7) la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, è verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.