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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. 29

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/2/2004
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Testo in vigore dal: 21-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di
cui  all'articolo 5  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  in  data
14 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                   300, e successive modificazioni
  1.  L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  11  (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). - 1. La
Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo.
  2.  La  Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando
le  proprie  funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita'
amministrativa  degli  uffici  periferici dello Stato e garantisce la
leale  collaborazione  di  detti  uffici con gli enti locali. Sono in
ogni  caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 10 della legge
5 giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  di  cui al comma 2, il Prefetto,
titolare   della  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,  e'
coadiuvato  da  una  conferenza  provinciale permanente, dallo stesso
presieduta   e  composta  dai  responsabili  di  tutte  le  strutture
amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli  enti locali. Il
Prefetto  titolare  della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel  capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza
permanente  composta  dai  rappresentanti delle strutture periferiche
regionali   dello   Stato,  alla  quale  possono  essere  invitati  i
rappresentanti della regione.
  4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento previste dai
commi 2  e 3  il  Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia
con   interventi  diretti,  puo'  richiedere  ai  responsabili  delle
strutture   amministrative  periferiche  dello  Stato  l'adozione  di
provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei
servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale
collaborazione  con  le  autonomie  territoriali. Nel caso in cui non
vengano  assunte  nel  termine  indicato le necessarie iniziative, il
Prefetto,  previo  assenso  del Ministro competente per materia, puo'
provvedere  direttamente,  informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i  Ministri,
nell'esercizio   del  potere  di  indirizzo  politico-amministrativo,
emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
  6.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  si  provvede ad adottare le
disposizioni   per   l'attuazione   del   presente   articolo  e  per
l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e 3,  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  1  della  legge  6 luglio 2002, n. 137, recante:
          «Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti pubblici.»:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2.  Nell'attuazione  della delega di cui al comma 1, il
          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e successive modificazioni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.».
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa.».
              - Si riporta l'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa.»:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.».
              -  Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001,
          n.   317,   reca:  «Modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
              -  Per la rubrica della legge 6 luglio 2002, n. 137, si
          rinvia alle note al titolo.
              -  La  legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: «Disposizioni
          per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica alla
          legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.».
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  10  della  legge  5 giugno 2003, n. 131 (per
          l'argomento v. nelle note alle premesse), e' il seguente:
              «Art. 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti con
          il sistema delle autonomie). - 1. In ogni regione a statuto
          ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
          Governo  avente  sede nel capoluogo della regione svolge le
          funzioni  di  rappresentante dello Stato per i rapporti con
          il sistema delle autonomie.
              2.  Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
                a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del
          principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato e regione,
          nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
          sul  territorio,  anche  attraverso  le  conferenze  di cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          al   fine   di   garantire   la   rispondenza   dell'azione
          amministrativa  all'interesse  generale,  il  miglioramento
          della  qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire
          e  rendere  piu'  agevole  il rapporto con il sistema delle
          autonomie;
                b) la  tempestiva  informazione  alla  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali   e   ai   Ministeri  interessati  degli  statuti
          regionali  e delle leggi regionali, per le finalita' di cui
          agli  articoli 123  e  127 della Costituzione, e degli atti
          amministrativi  regionali, agli effetti dell'art. 134 della
          Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
          all'ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato  avente sede nel
          capoluogo;
                c) la  promozione  dell'attuazione delle intese e del
          coordinamento tra Stato e regione previsti da leggi statali
          nelle  materie  indicate  dall'art. 118, terzo comma, della
          Costituzione,  nonche'  delle  misure  di coordinamento tra
          Stato  e  autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                d) l'esecuzione  di  provvedimenti  del Consiglio dei
          Ministri  costituenti  esercizio  del potere sostitutivo di
          cui   all'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,
          avvalendosi  degli  uffici territoriali del Governo e degli
          altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
                e) la    verifica   dell'interscambio   di   dati   e
          informazioni  rilevanti sull'attivita' statale, regionale e
          degli   enti   locali,   di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, riferendone anche al
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
                f) l'indizione   delle   elezioni   regionali   e  la
          determinazione  dei  seggi  consiliari  e l'assegnazione di
          essi  alle  singole  circoscrizioni, nonche' l'adozione dei
          provvedimenti  connessi  o  conseguenti,  fino alla data di
          entrata  in  vigore  di  diversa previsione contenuta negli
          statuti e nelle leggi regionali;
                g) la  raccolta  delle notizie utili allo svolgimento
          delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
          per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
          regionali;  la  fornitura  di  dati  e  di  elementi per la
          redazione   della   Relazione  annuale  sullo  stato  della
          pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
          di   rilevanza   statistica,  da  effettuarsi  secondo  gli
          standard  e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale
          di  statistica  (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
          regionali, d'intesa con lo stesso.
              3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di cui al presente
          articolo  il  rappresentante  dello  Stato si avvale a tale
          fine   delle   strutture   e   del  personale  dell'ufficio
          territoriale del Governo.
              4.  Ai  fini del presente articolo e per l'espletamento
          delle  funzioni  previste dall'art. 1, comma 2, lettere e),
          f)  e  g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  17 maggio  2001,  n.  287,  i  segretari
          comunali  e provinciali che, alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono inseriti nella graduatoria di
          cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
          come   modificato   dall'art.   7,   comma 3,  della  legge
          16 gennaio  2003,  n.  3, e che hanno presentato istanza di
          mobilita'  per  gli  uffici  territoriali del Governo, sono
          assegnati,  nel  limite  dei posti disponibili, agli stessi
          uffici,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  per gli affari regionali e con gli altri Ministri
          interessati,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
          disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 19 maggio
          2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
              5.  Nelle  regioni  a  statuto speciale le funzioni del
          rappresentante  dello  Stato  ai  fini della lettera d) del
          comma 2  sono  svolte  dagli  organi  statali  a competenza
          regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
          definite da apposite norme di attuazione.
              6.  Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano
          si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
          287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e
          con le relative norme di attuazione.
              7.   Il   provvedimento   di  preposizione  all'ufficio
          territoriale  del  Governo  del  capoluogo  di  regione  e'
          adottato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta   del   Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
          Ministro per gli affari regionali.
              8.   All'art.   4,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  303, le parole da: "autonomie locali"
          fino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti:
          "autonomie  locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo
          amministrativo,  nel  quale confluisce il personale addetto
          alla  struttura  di  supporto del Commissario straordinario
          del    Governo    per    l'attuazione    del    federalismo
          amministrativo,  mantenendo  il proprio stato giuridico; si
          avvale  altresi',  sul territorio, dei rappresentanti dello
          Stato  nelle  regioni,  che  dipendono  funzionalmente  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri".
              9.  All'art.  11  della  legge 10 febbraio 1953, n. 62,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) (sostituisce  il  primo  comma dell'art. 11, legge
          10 febbraio 1953, n 62);
                b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
                c) (sostituisce  il  primo  comma dell'art. 11, legge
          10 febbraio 1953, n 62).
              10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge
          10 febbraio  1953,  n.  62;  l'art.  4,  secondo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616;  l'art.  13  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, ad
          eccezione  del  comma 3;  l'art.  3 del decreto legislativo
          13 febbraio  1993,  n.  40; l'art. 11, comma 3, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili
          con  le  disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre
          2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo e' da
          intendersi  al  prefetto titolare dell'ufficio territoriale
          del  Governo  del capoluogo di regione quale rappresentante
          dello  Stato.  Il  presente  comma comunque non concerne le
          norme  compatibili  con  la legge costituzionale 18 ottobre
          2001,  n.  3,  aventi  ad  oggetto  le  regioni  a  statuto
          speciale.».
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).».