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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2003, n. 385

Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2007)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la disciplina
dell'attivita' di Governo;
  Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  regio  decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la
determinazione   delle  facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di   Stato   e   delle   attribuzioni   del  consiglio  di
amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;
  Vista   la   legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  ed  il  relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  14 ottobre  1958,  n.  1074,  e successive modificazioni,
sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi
di monopolio;
  Visto l'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive
modificazioni, che ha istituito il Comitato generale per i giochi;
  Visto  l'articolo 13  della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente
delega  al  Governo  per  il  conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 283, concernente
l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115, concernente regolamento recante norme per la riorganizzazione
dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,  a  norma
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante primi interventi per il rilancio dell'economia;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.   33,   recante   regolamento   concernente   l'affidamento  delle
attribuzioni  in  materia  di  giochi e scommesse all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1,
della legge n. 383 del 2001;
  Visto   l'articolo 4  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante  disposizioni  in materia di unificazione delle competenze in
materia  di  giochi,  ed  in particolare il comma 3-bis, che consente
l'assegnazione  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario;
  Visto  l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200,  recante disposizioni sulla composizione e sul funzionamento del
Comitato generale per i giochi;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  devono  ritenersi  esclusi  dall'ambito
applicativo  di  tale norma i provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni  pubbliche  gia'  formalmente  avviati  alla data del
31 dicembre 2002;
  Sentite,  in  data  2 dicembre  2002,  le  organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative,  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'articolo 3,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo
3 luglio  2003,  n.  173,  recante,  tra  l'altro, l'istituzione e le
attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 27 gennaio 2003
e del 14 luglio 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  e  del Senato della Repubblica, espressi in data 29 ottobre
2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Definizioni e ambito della disciplina

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
    a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
    c) per «Amministrazione autonoma», l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
  2.  L'Amministrazione  autonoma e' ordinata secondo le disposizioni
del presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione
          delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti del Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'Amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrale  e  periferici,  mediante
          diversificazione  fra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il  regio  decreto-legge  8 dicembre  1927, n. 2258,
          convertito  dalla  legge  6 dicembre  1928,  n.  3474, reca
          l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato.
              -  Il  regio  decreto  29 dicembre 1927, n. 2452, reca:
          «Determinazione    delle    facolta'   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato e delle attribuzioni del
          consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore  generale
          dell'Amministrazione stessa.».
              -  La  legge  22 dicembre  1957,  n. 1293, e successive
          modificazioni,   reca:   «Organizzazione   dei  servizi  di
          distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1958,   n.   1074,   e   successive   modificazioni,  reca:
          «Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione della legge
          22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
          di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.».
              - L'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, concerne
          l'istituzione e la composizione del Comitato generale per i
          giochi nonche' le modalita' di nomina dei componenti.
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca:
          «Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.».
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e
          successive        modificazioni,       reca:       «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio
          2000,  n.  115,  reca:  «Regolamento  recante  norme per la
          riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  a  norma  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e
          successive    modificazioni,    reca:    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12, comma 1, della
          legge  18 ottobre  2001,  n. 383, recante «Primi interventi
          per il rilancio dell'economia.»:
              «1.   Al   fine  di  ottimizzare  il  gettito  erariale
          derivante  dal  settore,  le funzioni statali in materia di
          organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
          concorsi  a premi e le relative risorse sono riordinate con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sulla base dei seguenti criteri
          direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002,  n.  33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento
          delle   attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 3-bis, del
          decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138, recante «Interventi
          urgenti  in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica, e per il sostegno
          dell'economia  anche  nelle  aree  svantaggiate», nel testo
          modificato  dalla  legge  di  conversione 8 agosto 2002, n.
          178:
              «1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista
          dall'art.  12  della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
          di    eliminare    sovrapposizioni    di   competenze,   di
          razionalizzare   i   sistemi  informatici  esistenti  e  di
          ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di Stato svolge tutte le funzioni in materia
          di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi, scommesse e
          concorsi  pronostici.  Per  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  connessi con manifestazioni sportive,
          ferma  restando  la riserva del Comitato olimpico nazionale
          italiano   (CONI)   prevista   dall'art.   6   del  decreto
          legislativo  14 aprile  1948,  n. 496, le predette funzioni
          sono  attribuite  all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato  in  concessione;  per  assicurarne  un  ordinato
          trasferimento,   con   uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, da adottare di concerto con
          il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  date dalle quali le funzioni
          sono  esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  e  le  modalita' del predetto trasferimento. Le
          azioni  possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
          predetto  settore  di  attivita'  sono trasferite, a titolo
          gratuito allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive
          continuano  ad  essere  tenuti  in  via esclusiva dal CONI,
          anche  con  riferimento  ai  giochi,  alle  scommesse ed ai
          concorsi  pronostici  connessi  a  manifestazioni  sportive
          organizzate  o  svolte  sotto il controllo del CONI stesso.
          Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze e'
          rideterminata  la  composizione del Comitato generale per i
          giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
          357,  di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
          beni  e  le  attivita' culturali, nonche' il presidente del
          CONI  o  un  suo  delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
          strategici  per  l'organizzazione e la gestione dei giochi,
          delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
          del  Comitato  concernenti  i  giochi,  le  scommesse  ed i
          concorsi  pronostici  ricadenti nella riserva del CONI sono
          adottate  con  il  voto favorevole del presidente del CONI.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
          della   legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
          modificazioni,   e  dalle  relative  norme  di  attuazione.
          L'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato versa al
          CONI  una  somma  pari  alla  quota, prevista dalle vigenti
          disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
          spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
          a  manifestazioni  sportive  organizzate  o svolte sotto il
          controllo  del  CONI stesso. Il disciplinare di concessione
          prevede  le  modalita' di attribuzione di eventuali risorse
          aggiuntive  volte  a  soddisfare adeguatamente, in funzione
          dell'andamento  dei  giochi  di  competenza,  le necessita'
          finanziarie  del  CONI  nel  rispetto  della  sua autonomia
          finanziaria.
              (Omissis).
              3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          e  gli  altri  dipartimenti  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
          essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
          comma,  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
          nel  senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
          puo'  avvenire  o  tramite  rapporto a tempo parziale o con
          rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa e che
          conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
          numero   degli   esperti   assegnabile   al   servizio   e'
          rideterminato   in   proporzione   al  conseguente  impegno
          lavorativo.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma 12, del
          decreto-legge  24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di
          termini  e  disposizioni urgenti ordinamentali», convertito
          dalla legge 1° agosto 2003, n. 200:
              «12. La composizione del Comitato generale per i giochi
          di  cui  all'art.  3  della legge 10 agosto 1998, n. 357, e
          successive   modificazioni,   e'   rideterminata   con   la
          partecipazione   di  un  rappresentante  nominato,  sentita
          l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
          le  deliberazioni  del  Comitato  relative ai giochi e alle
          scommesse  concernenti  le  corse dei cavalli sono adottate
          con  il  voto  favorevole  del  rappresentante del Ministro
          delle politiche agricole e forestali.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 3, della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)»:
              «3.   Sino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti  di
          rideterminazione  di cui al comma 1, le dotazioni organiche
          sono  provvisoriamente  individuate in misura pari ai posti
          coperti  al  31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
          per  i  quali  alla  stessa  data  risultino  in  corso  di
          espletamento  procedure  di reclutamento, di mobilita' o di
          riqualificazione   del  personale.  Sono  fatti  salvi  gli
          effetti  derivanti  dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
          ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
          dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
          formalmente  avviati  alla data del 31 dicembre 2002, e dai
          provvedimenti  di  indisponibilita'  emanati  in attuazione
          dell'art.  52,  comma  68, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e  registrati  presso l'ufficio centrale del bilancio
          entro la predetta data del 31 dicembre 2002.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.»:
              «1.  Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
          la  disciplina  degli  uffici,  nonche' la consistenza e la
          variazione  delle  dotazioni  organiche sono determinate in
          funzione  delle  finalita'  indicate  all'art.  1, comma 1,
          previa   verifica   degli  effettivi  fabbisogni  e  previa
          consultazione      delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative  ai  sensi  dell'art. 9. Le amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g),
          del  decreto  legislativo  3 luglio  2003, n. 173, recante:
          «Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137.»:
              «1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo
          e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed
          in  attesa  dei  provvedimenti  di  revisione  dell'assetto
          organizzativo  del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da emanare ai sensi dell'art. 2:
                a) - f) (omissis);
                g) e'  istituita,  presso  l'Amministrazione autonoma
          dei  monopoli  di  Stato, in sostituzione degli organismi e
          delle  commissioni  che  esercitano  compiti  analoghi, una
          Commissione  per  la trasparenza dei giochi, con il compito
          di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
          esprimere  pareri  su  questioni  giuridiche attinenti alla
          materia,   anche   in   ordine   alla  risoluzione  in  via
          amministrativa,   nei  casi  previsti  dalla  legge,  delle
          relative  contestazioni,  nonche' di esprimere pareri sulle
          modifiche  normative  concernenti  la  materia.  Le risorse
          finanziarie  utilizzate  per gli organismi e le commissioni
          soppressi  ai  sensi  della presente lettera nonche' quelle
          derivanti   dall'applicazione  del  secondo  periodo  della
          lettera   d)   del   presente   comma,  sono  destinate  al
          funzionamento della predetta Commissione per la trasparenza
          dei  giochi  nonche'  all'applicazione  di  quanto previsto
          dalla   lettera  f)  del  presente  comma  in  ordine  alla
          Commissione  consultiva  per  la riscossione. I compensi in
          favore  dei  componenti  delle  predette  commissioni  sono
          determinati,  tenendo  conto di quanto previsto dal periodo
          precedente, con decreto ministeriale.».