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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 settembre 1998, n. 357

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2000)
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Testo in vigore dal:  28-1-2000
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Art. 3

Accertamento della conoscenza della lingua straniera
1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:
A) Breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguisticoformali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.
B) Breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.
2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi, conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 8 novembre 1999, n. 520 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, sono confermati per l'anno scolastico 1999-2000."