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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 2004, n. 10

Interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/1/2004.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2004)
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Testo in vigore dal:  23-1-2004 al: 22-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa a talune malattie trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al riacutizzarsi della SARS;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare idonei interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali malattie, nonché della ricerca relativa alla genetica molecolare, all'oncologia ed al bioterrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie.
1. È istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.