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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n. 328

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26-11-2003.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2003)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003 al: 24-1-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in corso, in situazioni di gravi crisi aziendali, ovvero di aree territoriali o settori produttivi, nonché di disincentivare il ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui può essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di riqualificazione professionale;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei processi sopra descritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 per l'anno 2003 e 235 per l'anno 2004, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con moditicazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.
2. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento".

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/11/2003, n. 275 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.