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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2003, n. 316

Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/12/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2007)
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Testo in vigore dal: 3-12-2003
al: 21-11-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge
12  giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.  455,  concernente  regolamento recante disposizioni relative agli
uffici  di  diretta  collaborazione  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unita'
addette  agli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro delle
attivita'  produttive,  ivi  comprese  quelle  dell'ex  Ministero del
commercio  con  l'estero,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;
  Visto  l'articolo  3  della  legge  6  luglio 2002, n. 137, recante
disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;
  Considerata  la  necessita'  di integrare la regolamentazione degli
uffici  di  diretta  collaborazione  gia'  disposta  dal  decreto del
Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine
di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3
della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i  Ministri  per  la  funzione  pubblica e dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole: "Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato" sono inserite le seguenti: "con i vice
Ministri";
    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    "d-bis)  vice  Ministri:  i  Sottosegretari di Stato ai quali sia
stato attribuito il titolo di vice Ministro;".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
    "f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Gli  uffici  e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie
dei  Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice
Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato, garantendo il necessario
raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri uffici di
diretta collaborazione.";
    c) al comma 5, le parole: "i Sottosegretari di Stato si avvalgono
degli  uffici  di  Gabinetto  e  Legislativo"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "i  vice  Ministri  ed i Sottosegretari si avvalgono degli
Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture".
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b),  dopo  le parole: ", il responsabile della
Segreteria  tecnica  del  Ministro"  sono inserite le seguenti: ", il
responsabile  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto degli
Uffici  di  diretta  collaborazione  inerenti le funzioni delegate al
vice Ministro";
    b) alla lettera c), dopo le parole: "per il Capo della segreteria
del   Ministro",   sono  inserite  le  seguenti:  ",  il  Capo  della
segreteria,   il   Segretario   particolare,  il  responsabile  della
Segreteria  tecnica,  il  responsabile  del coordinamento legislativo
nelle  materie  inerenti  le funzioni delegate al vice Ministro ed il
responsabile   per   gli  affari  internazionali  nominati  dal  vice
Ministro";
    c)  alla  lettera  d),  dopo le parole: "per il Capo dell'Ufficio
stampa  del Ministro", sono inserite le seguenti: "e l'addetto stampa
del vice Ministro".
  4.  All'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ufficio e Segreteria
dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato";
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2
al vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici
unita'  di  personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso
in  quello  complessivo di centosessanta unita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.
  2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di
personale    a   lui   riservato,   anche   tra   soggetti   estranei
all'Amministrazione,   un   Capo   della  segreteria,  un  segretario
particolare,  un  responsabile  della  segreteria tecnica, un addetto
stampa,  nonche',  ove necessario in ragione delle peculiari funzioni
delegate,  un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito
del  medesimo  contingente  ciascun  vice  Ministro,  d'intesa con il
Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di
supporto  degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
delegate  ed  un  responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle
materie inerenti le funzioni delegate.".
  5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: "Ministro" sono
inserite le seguenti: ", dei vice Ministri".
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai
commi  1  e  2  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  19  settembre  2000,  n.  455,  cosi' come modificato dal
presente  regolamento,  in ordine ai rapporti contrattuali instaurati
in  base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n.  300,  e  con  effetto  dalla sua entrata in vigore, e' compensato
considerando   indisponibile,  ai  fini  del  conferimento  da  parte
dell'Amministrazione,    un   numero   di   incarichi   di   funzione
dirigenziale,  anche  di  livello  generale,  equivalente  sul  piano
finanziario.
  7.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n.   455,  le  parole:  "Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Ministro delle
attivita'  produttive";  le  parole:  "Ministero  dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministero delle attivita' produttive".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003

  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'
produttive registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 190
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione, cosi'
          recita:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale, Puo' inviare
          messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  14  del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,  n.  165  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106, Supplemento
          Ordinario)  recante:  "Norme  generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e'
          il seguente:
              "2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
          il  Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400.  A  tali uffici sono assegnati, nei
          limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
                dipendenti    pubblici    anche   in   posizione   di
          aspettativa, fuori ruolo o comando;
                collaboratori   assunti   con   contratti   a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
                esperti e consulenti per particolari professionalita'
          e   specializzazioni   con   incarichi   di  collaborazione
          coordinata e continuativa.
              Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
          cui  all'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
          127.  Con  lo  stesso  regolamento  si provvede al riordino
          delle  segretarie  particolari dei Sottosegretari di Stato.
          Con  decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,   e'   determinato,  in
          attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  senza  aggravi  di  spesa  e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il   trattamento  economico  accessorio,  da  corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di  reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli,
          ai  dipendenti  assegnati  agli  uffici  dei Ministri e dei
          Sottosegretari  di  Stato. Tale trattamento, consistente in
          un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo dei compensi per il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la  qualita'  della  prestazione  individuale.  Con effetto
          dall'entrata  in  vigore del regolamento di cui al presente
          comma  sono  abrogate  le  norme  del  regio  decreto-legge
          10 luglio  1924,  n.  1100,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni,   ed   ogni   altra   norma   riguardante  la
          costituzione  e  la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
          delle   segretarie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.".
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto 1999, n.
          193)  reca:  "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.".
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1999, n.
          203,      Supplemento     Ordinario)     reca:     "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          della legge 15 marzo 1997, n.59.".
              -  Il  decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134) recante:
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del  Governo", convertito in legge, con
          modificazioni  dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n.   214,   Supplemento  Ordinario),  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre 2000, n. 455 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17   maggio  2001,  n.  113),  reca:  "Regolamento  recante
          disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato".
              -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
          settembre 2002, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 gennaio   2003,   n.  14),  reca:  "Regolamento  recante
          rideterminazione   delle  unita'  addette  agli  uffici  di
          diretta   collaborazione   del   Ministro  delle  attivita'
          produttive.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
          2001, n. 291 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
          2001,  n.  165)  reca: "Regolamento di organizzazione degli
          Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
          con l'estero.".
              -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n.
          137  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
          158),  recante:  "Delega per la riforma dell'organizzazione
          del  Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          nonche' di enti pubblici", e' il seguente:
              "Art.  3  (Disposizioni  transitorie  per gli uffici di
          diretta  collaborazione).  -  1.  Sino  all'adeguamento dei
          regolamenti  emanati  ai sensi degli articoli 7 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, e 14, comma 2, del
          decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.  165,  alle
          disposizioni  introdotte  dall'art.  1 della legge 26 marzo
          2001,  n.  81, ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di  personale  fino  al  triplo  di  quello previsto per le
          segreterie  dei  sottosegretari di Stato. Tale contingente,
          per  la  parte eccedente quello spettante ai sottosegretari
          di  Stato,  si intende compreso nel contingente complessivo
          del   personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione
          stabilito per ciascun Ministro.
              2.  Nell'ambito  del contingente di personale riservato
          ai  vice  Ministri  ai  sensi del comma 1, il vice Ministro
          puo'  nominare  un  capo  della  segreteria,  un segretario
          particolare,  un  responsabile della segreteria tecnica, un
          addetto  stampa  nonche',  ove  necessario in ragione delle
          peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
          internazionali.  Nell'ambito  del  medesimo  contingente il
          vice   Ministro,   d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un
          responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
          degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
          delegate  e  un  responsabile del coordinamento legislativo
          nelle materie inerenti le funzioni delegate.
              3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello
          Stato.".
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  1  (Definizioni).  - 1. Nel presente regolamento
          si' intendono per:
                a)  uffici  di  diretta collaborazione: gli uffici di
          diretta  collaborazione  con  il  Ministro  della attivita'
          produttive,  con  i vice Ministri e con i Sottosegretari di
          Stato  presso  il  Ministero delle attivita' produttive, di
          cui   all'art.   14,   comma 2,   del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  ed  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
                b) Ministro: il Ministro delle attivita' produttive;
                c)    Ministero:   il   Ministero   delle   attivita'
          produttive;
                d)  decreto  legislativo  n.  29 del 1993: il decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
          e integrazioni;
                d-bis)  vice  Ministri:  i Sottosegretari di Stato ai
          quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;
                e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
          presso il Ministero delle attivita' produttive;
                f)  ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
          amministrazioni  statali  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.".
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 2 (Ministro ed uffici di diretta collaborazione).
          -  1.  In attesa dell'attuazione dell'art. 55, comma 1, del
          decreto     legislativo    30 luglio    1999,    n.    300,
          l'organizzazione  degli uffici di diretta collaborazione e'
          disciplinata  dalle  disposizioni del presente regolamento.
          Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero
          e  ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio
          delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, degli uffici di
          diretta  collaborazione  che  esercitano  le  competenze di
          supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra
          questo  e  l'amministrazione, collaborando alla definizione
          degli   obiettivi   ed   all'elaborazione  delle  politiche
          pubbliche,   nonche'  alla  relativa  valutazione  ed  alle
          connesse   attivita'   di  comunicazione,  con  particolare
          riguardo  all'analisi  dell'impatto  normativo, all'analisi
          costi-benefici   ed   alla   congruenza   fra  obiettivi  e
          risultati.
              2. Sono uffici di diretta collaborazione:
                a) la segreteria del Ministro;
                b) l'ufficio di Gabinetto;
                c) la segreteria tecnica del Ministro;
                d) l'ufficio legislativo;
                e) l'ufficio stampa;
                f)  il  servizio  di  controllo interno ed i relativi
          uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;
                f-bis) l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;
                g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
              3.  La  segreteria  del  Ministro  opera  alle  dirette
          dipendenze  del  Ministro. Il servizio di controllo interno
          opera in posizione di autonomia operativa.
              4.  Gli  uffici  e le segreterie dei vice Ministri e le
          segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
          dipendenze   dei   vice   Ministri  e  dei  Sottosegretari,
          garantendo  il  necessario  raccordo  con  gli  uffici  del
          Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
              5.  Per  lo  svolgimento  degli incarichi istituzionali
          delegati  dal Ministro, i vice Ministri ed i Sottosegretari
          di   Stato   si  avvalgono  degli  Uffici  di  Gabinetto  e
          Legislativo e delle proprie strutture.
              6.  Il  capo  di  Gabinetto,  salvo quanto previsto dai
          commi  3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli
          uffici  di  diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui
          al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono
          un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo
          tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
          gestione  del  Ministero,  nel  rispetto,  del principio di
          distinzione   tra  tali  funzioni.  Il  capo  di  Gabinetto
          definisce   l'organizzazione   degli   uffici   di  diretta
          collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e
          puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.
              7.  E'  abrogato  l'art.  1  del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.".
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  7  (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
          degli  uffici  di  diretta collaborazione di cui all'art. 6
          spetta    un    trattamento    economico   onnicomprensivo,
          determinato  con  le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
                a)  per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva
          di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
          economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
          dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi dell'art. 19,
          comma 4,  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un
          emolumento   accessorio   da  fissare  in  un  importo  non
          superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
          spettante  ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
          Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
                b)   per   il   capo   dell'Ufficio  legislativo,  il
          responsabile  della  Segreteria  tecnica  del  Ministro, il
          responsabile  del coordinamento delle attivita' di supporto
          degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni
          delegate  al vice Ministro ed il presidente del collegio di
          direzione  del  Servizio  di controllo interno, in una voce
          retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del
          trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
          ad  ufficio  dirigenziale  generale,  incaricati  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma 4,  del decreto legislativo n. 29 del
          1993,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da fissare in un
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici dirigenziali
          generali dello stesso Ministero;
                c) per il capo della segreteria del Ministro, il capo
          della    segreteria,    il   segretario   particolare,   il
          responsabile  della Segreteria tecnica, il responsabile del
          coordinamento   legislativo   nelle   materie  inerenti  le
          funzioni  delegate  al vice Ministro ed il responsabile per
          gli  affari  internazionali  nominati  dal vice Ministro, i
          capi  delle  segreterie  dei  Sottosegretari  di Stato ed i
          componenti  del  collegio  di  direzione  del  Servizio  di
          controllo  interno,  in una voce retributiva di importo non
          superiore  alla  misura  massima  del trattamento economico
          fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
          di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
          importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
          accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
          dirigenziali non generali del Ministero;
                d)  per  il  capo  dell'Ufficio stampa del Ministro e
          l'addetto  stampa del vice Ministro in voci retributive non
          superiori   a  quelle  previste  dal  contratto  collettivo
          nazionale  per  i giornalisti con la qualifica di redattore
          capo.
              2.  Per  i dipendenti pubblici il trattamento di cui al
          comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
          trattamento  economico  in godimento. Ai responsabili degli
          uffici   di   cui   al  comma 1,  dipendenti  da  pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento   economico   e'   corrisposto   un  emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
          comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
          non superiore alla misura massima di quello rispettivamente
          spettante ai sensi del medesimo comma 1.
              3.  Ai  dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
          assegnati   agli   uffici  di  diretta  collaborazione,  e'
          corrisposta   una   retribuzione  di  posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  stessa  fascia  del Ministero nonche', in
          attesa     di    specifica    disposizione    contrattuale,
          un'indennita'  sostitutiva della retribuzione di risultato,
          determinata  con  le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993, di importo non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  della retribuzione di
          posizione,   a   fronte  delle  specifiche  responsabilita'
          connesse    all'incarico    attribuito,   della   specifica
          qualificazione      professionale     possseduta,     della
          disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della
          prestazione individuale.
              4. Il trattamento economico del personale con contratto
          a   tempo   determinato   e   di  quello  con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro   all'atto   del  conferimento  dell'incarico.  Il
          relativo   onere   grava   sugli  stanziamenti  dell'unita'
          previsionale   di  base  "Gabinetto  e  uffici  di  diretta
          collaborazione   all'opera   del   Ministro"   dello  stato
          previsionale della spesa del Ministero.
              5.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
          di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
          degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad
          orari   disagevoli   eccedenti   quelli  stabiliti  in  via
          ordinaria   dalla   disposizioni   vigenti,  nonche'  delle
          conseguenti    ulteriori    prestazioni    richieste    dai
          responsabili  degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
          di   diretta   collaborazione  sostitutiva  degli  istituti
          retributivi     finalizzati     all'incentivazione    della
          produttivita'  ed  al  miglioramento dei servizi, confluiti
          nel Fondo unico di cui all'art. 32 del contratto collettivo
          nazionale  per  il  personale del comparto Ministeri per il
          quadriennio   normativo   1998-2001   e  biennio  economico
          1998-1999.   Il   personale   beneficiario  della  predetta
          indennita'  e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i
          responsabili  degli  uffici  di cui all'art. 2, comma 2. In
          attesa  di  specifica  disposizione  contrattuale, ai sensi
          dell'art.  14,  comma 2,  del decreto legislativo n. 29 del
          1993, la misura dell'indennita' determinata con decreto del
          Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  8  (Ufficio  e  Segreterie  dei  vice Ministri e
          Segreterie  dei Sottosegretari di stato). - 1. I capi delle
          segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato  sono scelti dai
          Sottosegretari   interessati   anche   fra   estranei  alle
          pubbliche amministrazioni.
              2.  A  ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato,
          oltre al capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori
          del  contingente  complessivo  di  novantadue unita' di cui
          all'art.  5,  comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di
          personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra
          i   dipendenti   di   altre  pubbliche  amministrazioni  in
          posizione  di  aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
          analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi ordinamenti,
          salva  la  possibilita'  di scegliere una delle otto unita'
          fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
              2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto
          al  comma  2  al  vice  Ministro e' attribuito un ulteriore
          contingente   pari  a  sedici  unita'  di  personale.  Tale
          ulteriore   contingente   si  intende  compreso  in  quello
          complessivo  di  centosessanta unita' di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.
              2-ter.  Ciascun  vice  Ministro nomina, nell'ambito del
          contingente   di  personale  a  lui  riservato,  anche  tra
          soggetti   estranei   all'Amministrazione,  un  Capo  della
          segreteria,  un  segretario  particolare,  un  responsabile
          della  segreteria  tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
          necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
          responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del
          medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il
          Ministro,  nomina  un  responsabile del coordinamento delle
          attivita'    di    supporto   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione   inerenti   le   funzioni  delegate  ed  un
          responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle materie
          inerenti le funzioni delegate.".
              - Il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  9  (Modalita'  della gestione). - 1. La gestione
          degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici
          individuali   e   le   indennita'  spettanti  al  personale
          assegnato  agli  uffici  di cui all'art. 2, comma 2, per le
          spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice
          Ministri  e  dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di
          beni  e  servizi  e  per ogni altra spesa occorrente per le
          esigenze  dei  predetti  uffici,  nonche' la gestione delle
          risorse  umane  e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi
          dell'art.  14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
          n. 29 del 1993, alla responsabilita' del capo di Gabinetto,
          che  puo'  delegare  i  relativi  adempimenti  ad  uno  dei
          dirigenti   assegnati  all'ufficio  di  Gabinetto,  nonche'
          avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici
          del  Ministero  per  la  liquidazione  e l'erogazione delle
          spese da imputare ai fondi predetti.".
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  citato  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  455  del  2000,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  10  (Disposizioni finali). - 1. L'attuazione del
          presente  regolamento  non  comporta  in  ogni caso nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
              1-bis.  Al  fine di assicurare l'effettivo rispetto del
          principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
          onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000, n. 455,
          cosi'  come  modificato dal presente regolamento, in ordine
          ai  rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del
          Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con
          effetto   dalla   sua  entrata  in  vigore,  e'  compensato
          considerando  indisponibile,  ai  fini  del conferimento da
          parte  dell'Amministrazione,  un  numero  di  incarichi  di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario.".
              - Per il titolo del decreto del gia' citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 300 del 2002 si vedano le
          note alle premesse.