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LEGGE 11 novembre 2003, n. 310

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 2-12-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-11-2006
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
      Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

  1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli  e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel
settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle
disposizioni  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  del  decreto
legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001, n. 6.
  2.  In  attesa  della  partecipazione dei soggetti privati entro il
termine  previsto  dal comma 4, il consiglio di amministrazione della
Fondazione  di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo
presiede, e da quattro membri cosi' individuati:
    a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    b) un componente designato dalla regione Puglia;
    c) un componente designato dalla provincia di Bari;
    d) un componente designato dal sindaco di Bari.
  3.  Per  il  componente  del  consiglio  di  amministrazione  della
Fondazione  di  cui  al  comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha
luogo  la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
24  novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 2001, n. 6.
  4.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 4, del
decreto-legge   24   novembre   2000,   n.   345,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione
dei  soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro
il 31 dicembre 2005.
  5.  Per  l'anno  2004,  e  per  i  successivi ((cinque anni)), alla
Fondazione  di  cui  al  comma  1 e' assegnato un contributo a valere
sulle  risorse  di'  cui  all'articolo  3,  comma  83, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni.  A decorrere
dall'anno ((2010)), la Fondazione concorre al riparto ordinario delle
risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
  6.((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)).