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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6 (in G.U. 26/01/2001, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2004)
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Testo in vigore dal:  27-1-2001
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Art. 4

Disposizioni finali
1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del
((Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica))
, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.