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DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003,
n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 luglio 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2003; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; 
 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
                         Natura e finalita' 
 
 
  1. Gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  ((di
seguito IRCCS)) sono enti  ((del  Servizio  sanitario  nazionale))  a
rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che,
secondo standards di eccellenza,  perseguono  finalita'  di  ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel  campo  biomedico  e  in
quello  dell'organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari   ed
effettuano prestazioni di ricovero  e  cura  di  alta  specialita'  o
svolgono altre attivita' aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui
all'articolo 13, comma  3,  lettera  d).  ((Gli  IRCCS,  al  fine  di
integrare i compiti di cura  e  assistenza  gia'  svolti,  promuovono
altresi' l'innovazione e il trasferimento tecnologico.  Le  attivita'
sono  svolte  nell'ambito  delle  aree  tematiche  internazionalmente
riconosciute,  tenuto  conto  della  classificazione  delle  malattie
secondo categorie diagnostiche principali (Major DiagnosticCategory -
MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili  a
specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle  MDC  o
per  le  quali  sussistono  appositi   programmi   di   coordinamento
nazionale, anche con riferimento alle classi di eta';)) 
  ((1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31 marzo 2023 al  Ministero
della salute e alla regione interessata, l'afferenza ad  una  o  piu'
aree tematiche di cui all'allegato 1, parte integrante  del  presente
decreto, sulla base della specializzazione disciplinare  oggetto  del
rispettivo riconoscimento scientifico. 
  1-ter. All'esito della comunicazione di cui  al  comma  1-bis,  con
decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente  per
territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta con  la
disciplina di riconoscimento di provenienza, sono individuate  l'area
o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma
del carattere scientifico. Ove all'esito della valutazione,  emergano
profili di difformita' tra l'area tematica richiesta e la  disciplina
di  riconoscimento  di  provenienza,  il   Ministro   della   salute,
congiuntamente con la regione competente  per  territorio,  individua
l'area  tematica  di  afferenza,  motivando   l'eventuale   decisione
difforme dalla comunicazione)). 
  2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti
al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  competono  le  funzioni
legislative e regolamentari connesse alle attivita' di  assistenza  e
di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma  1,  da  esercitarsi
nell'ambito  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla  normativa
vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. (1) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio  2005,  n.
270 (in G.U. 1a s.s. 13/7/2005, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo  limitatamente  alle
parole " e di controllo".